Art. 92 
 
       Inserimento degli articoli 22-bis e 22-ter e modifiche 
           all'articolo 23 della legge regionale n. 3/2015 
 
  1. Dopo l'art. 22 della legge regionale n. 3/2015 sono  inseriti  i
seguenti: 
    «Art. 22-bis (Interventi a favore della brevettazione di prodotti
propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e know-how). - 1.  Nel
rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e  con  le
procedure ivi previste, al fine di favorire  il  trasferimento  delle
conoscenze  e  dell'innovazione  all'apparato  produttivo  regionale,
l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere incentivi alle
imprese del settore manifatturiero e del terziario  per  le  seguenti
iniziative: 
      a) brevettazione di prodotti propri; 
      b) acquisizione di marchi, di brevetti, di diritti di utilizzo,
di licenze, di know-how  e  di  conoscenze  tecniche  non  brevettate
relative a innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti. 
    2. Con regolamento  regionale  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' per la concessione degli incentivi di cui al comma 1. 
    Art. 22-ter (Riconoscimento dei laboratori di ricerca). -  1.  La
regione riconosce l'elevata competenza e qualificazione professionale
di laboratori di ricerca aventi  personalita'  giuridica  e  gestione
autonoma  e  di  laboratori  di  ricerca  operanti  presso   imprese,
istituzioni  o  enti,  di  seguito  tutti  indicati  con  il  termine
laboratori, purche' abbiano i seguenti requisiti: 
      a) il laboratorio sia effettivamente operativo  nel  territorio
regionale da almeno tre anni; 
      b)  il  laboratorio  disponga  di   almeno   un'apparecchiatura
scientifica di rilievo per ciascuno dei settori  di  specializzazione
indicati nella domanda ovvero di  una  struttura  adeguata  alla  sua
attivita'; 
      c)  il  laboratorio  si  avvalga  di  personale   di   ricerca,
dipendente  o  con  rapporto  di  collaborazione,  per   un   impegno
corrispondente ad almeno due unita' lavorative annue (ULA); 
      d) il laboratorio possieda un'alta qualificazione in base  alla
valutazione dei seguenti elementi: 
        1) qualificazione tecnico-scientifica del personale; 
        2) organizzazione e dotazione di attrezzature; 
        3)   specializzazione   per   la   quale   si   richiede   il
riconoscimento; 
        4) brevetti ottenuti ed  eventuali  applicazioni  industriali
degli stessi; 
        5) esperienze di commesse di ricerca  svolte  per  imprese  o
altre ricerche svolte; 
        6) collaborazioni con altri enti di ricerca; 
        7) pubblicazioni; 
        8)  quantita'   e   qualita'   dell'attivita'   svolta,   con
particolare  riguardo  alla  possibilita'   di   industrializzare   i
risultati conseguiti. 
    2. Il riconoscimento e' disposto, sentito il Comitato tecnico  di
valutazione di cui all'art. 15  della  legge  regionale  n.  26/2005,
sulla base dell'accertamento dei requisiti di cui  al  comma  1,  con
decreto del direttore centrale competente  in  materia  di  attivita'
produttive, entro novanta giorni dalla presentazione  della  domanda,
redatta su specifico  schema  approvato  con  decreto  del  direttore
competente in materia di industria. 
    3. Il riconoscimento ha durata limitata a tre anni.  Prima  della
scadenza del triennio, il soggetto  interessato  puo'  richiedere  il
rinnovo del riconoscimento stesso. In caso di variazioni sostanziali,
la valutazione tiene conto degli stessi criteri di un  riconoscimento
ex novo. 
    4. Danno luogo a revoca del riconoscimento: 
      a) aver presentato richiesta in tal senso; 
      b)  aver  cessato  di   essere   operativi   per   inattivita',
fallimento, scioglimento, liquidazione o altro o aver  trasferito  la
sede al di fuori del territorio regionale; 
      c) non aver svolto per dodici mesi consecutivi  l'attivita'  di
ricerca che ha dato luogo al riconoscimento. 
    5. L'amministrazione puo' disporre visite di controllo  presso  i
laboratori.». 
  2. All'art. 23 della legge regionale n. 3/2015  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) alla  lettera  b)  del  comma  1  le  parole  «dei  potenziali
imprenditori»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «dei    nuovi
imprenditori»; 
    b) le lettere c) e d) del comma 1 e il comma 2 sono abrogati.