Art. 93 Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 5/2020 1. All'art. 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dopo le parole «(Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19)» sono aggiunte le seguenti: «e successive modifiche e integrazioni»; b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. La giunta regionale con propria deliberazione: a) definisce i criteri e le modalita' per la concessione dei finanziamenti e degli aiuti di cui al comma 2; b) individua le tipologie di finanziamento a cui applicare le disposizioni della Comunicazione per la conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse sotto forma di finanziamento; c) definisce i criteri e le modalita' per la conversione di cui alla lettera b).»; c) dopo la lettera b) del comma 9 e' aggiunta la seguente: «b-bis) una parte della disponibilita' del Fondo, dell'importo massimo di 5 milioni di euro, sia impiegata per l'erogazione delle tipologie di finanziamenti di cui al comma 3 in deroga all'art. 7, quarto comma, della legge regionale 80/1982, secondo cui i rischi di ciascuna operazione creditizia sono esclusivamente a carico delle banche.».