Art. 93 
 
                     Modifiche all'art. 12 della 
                      legge regionale n. 5/2020 
 
  1.  All'art.  12  della  legge  regionale  1°  aprile  2020,  n.  5
(Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica
da COVID-19), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2 dopo le parole «(Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia  nell'attuale  emergenza  del
COVID-19)» sono aggiunte  le  seguenti:  «e  successive  modifiche  e
integrazioni»; 
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. La giunta regionale con propria deliberazione: 
        a) definisce i criteri e le modalita' per la concessione  dei
finanziamenti e degli aiuti di cui al comma 2; 
        b) individua le tipologie di finanziamento a cui applicare le
disposizioni della Comunicazione per la  conversione  in  sovvenzione
delle misure di aiuto concesse sotto forma di finanziamento; 
        c) definisce i criteri e le modalita' per la  conversione  di
cui alla lettera b).»; 
        c) dopo la lettera b) del comma 9 e' aggiunta la seguente: 
          «b-bis)  una  parte   della   disponibilita'   del   Fondo,
dell'importo  massimo  di  5  milioni  di  euro,  sia  impiegata  per
l'erogazione delle tipologie di finanziamenti di cui al  comma  3  in
deroga all'art. 7,  quarto  comma,  della  legge  regionale  80/1982,
secondo  cui  i  rischi  di  ciascuna  operazione   creditizia   sono
esclusivamente a carico delle banche.».