Art. 131.

                        Principi e finalita'



   1.  La  Regione,  al  fine  di  tutelare  la  fauna  ittica  e  in
particolare  quella  autoctona,  persegue la salvaguardia delle acque
interne   dalle   alterazioni  ambientali  e  disciplina  l'attivita'
piscatoria   nel   rispetto   dell'equilibrio  biologico  e  ai  fini
dell'incremento  naturale  della  fauna  stessa,  in conformita' alla
normativa   vigente   in   materia  di  tutela  delle  acque  e  alla
programmazione  e  pianificazione  regionale in ambito territoriale e
ambientale.
   2. La Regione promuove e favorisce la ricerca, la sperimentazione,
nonche'  l'acquacoltura  finalizzate  alla  gestione della pesca e al
ripopolamento delle acque.
   3.  Per la finalita' di cui al comma 1 la Regione promuove, con la
collaborazione  delle  province,  dei parchi regionali, delle scuole,
delle   associazioni   culturali,  naturalistiche  e  piscatorie,  la
conoscenza   della   fauna  ittica  e  dell'ambiente  anche  mediante
attivita'  di  divulgazione,  corsi di formazione e di aggiornamento,
manifestazioni culturali, sociali e di solidarieta'.
   4.  L'attivita'  piscatoria nelle acque pubbliche della Regione e'
disciplinata  dal  presente  titolo, salvo quanto disposto in materia
dalla  legge  22  novembre 1988, n. 530 (Ratifica ed esecuzione della
convenzione  tra  la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera
per  la  pesca  nelle acque italo-svizzere firmata a Roma il 19 marzo
1986).