Art. 131.
Principi e finalita'
1. La Regione, al fine di tutelare la fauna ittica e in
particolare quella autoctona, persegue la salvaguardia delle acque
interne dalle alterazioni ambientali e disciplina l'attivita'
piscatoria nel rispetto dell'equilibrio biologico e ai fini
dell'incremento naturale della fauna stessa, in conformita' alla
normativa vigente in materia di tutela delle acque e alla
programmazione e pianificazione regionale in ambito territoriale e
ambientale.
2. La Regione promuove e favorisce la ricerca, la sperimentazione,
nonche' l'acquacoltura finalizzate alla gestione della pesca e al
ripopolamento delle acque.
3. Per la finalita' di cui al comma 1 la Regione promuove, con la
collaborazione delle province, dei parchi regionali, delle scuole,
delle associazioni culturali, naturalistiche e piscatorie, la
conoscenza della fauna ittica e dell'ambiente anche mediante
attivita' di divulgazione, corsi di formazione e di aggiornamento,
manifestazioni culturali, sociali e di solidarieta'.
4. L'attivita' piscatoria nelle acque pubbliche della Regione e'
disciplinata dal presente titolo, salvo quanto disposto in materia
dalla legge 22 novembre 1988, n. 530 (Ratifica ed esecuzione della
convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera
per la pesca nelle acque italo-svizzere firmata a Roma il 19 marzo
1986).