Art. 132.
Funzioni amministrative
1. Alla Regione competono le funzioni e i compiti concernenti i
rapporti con l'Unione europea e con lo Stato nonche' la formulazione
degli indirizzi programmatici in campo ittico e il coordinamento
delle funzioni conferite.
2. Le province esercitano le funzioni amministrative previste dal
presente titolo, comprese quelle concernenti la pesca nelle acque di
bonifica e nei corpi idrici all'interno delle aree regionali
protette, ad esclusione delle funzioni espressamente riservate alla
Regione e di quelle che richiedono accordi con altre regioni.
3. Le funzioni amministrative relative ad acque di interesse
interprovinciale sono esercitate da tutte le province interessate,
sentita la Regione.
4. Le province possono adottare regolamenti relativi alla gestione
di corpi idrici classificati ai fini della pesca per il
raggiungimento delle finalita' del piano ittico provinciale.
5. In caso di accertate inadempienze delle province nell'esercizio
delle funzioni di cui al presente titolo la Giunta regionale assegna
un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine
assegnato, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, provvede
direttamente o mediante un commissario ad acta.