Art. 132.

                       Funzioni amministrative



   1.  Alla  Regione  competono le funzioni e i compiti concernenti i
rapporti  con l'Unione europea e con lo Stato nonche' la formulazione
degli  indirizzi  programmatici  in  campo  ittico e il coordinamento
delle funzioni conferite.
   2.  Le province esercitano le funzioni amministrative previste dal
presente  titolo, comprese quelle concernenti la pesca nelle acque di
bonifica   e  nei  corpi  idrici  all'interno  delle  aree  regionali
protette,  ad  esclusione delle funzioni espressamente riservate alla
Regione e di quelle che richiedono accordi con altre regioni.
   3.  Le  funzioni  amministrative  relative  ad  acque di interesse
interprovinciale  sono  esercitate  da tutte le province interessate,
sentita la Regione.
   4. Le province possono adottare regolamenti relativi alla gestione
di   corpi   idrici   classificati   ai   fini  della  pesca  per  il
raggiungimento delle finalita' del piano ittico provinciale.
   5. In caso di accertate inadempienze delle province nell'esercizio
delle  funzioni di cui al presente titolo la Giunta regionale assegna
un  congruo  termine  per  provvedere. Decorso inutilmente il termine
assegnato, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, provvede
direttamente o mediante un commissario ad acta.