Art. 133.
Diritti esclusivi di pesca
1. Le province esercitano le funzioni amministrative concernenti i
diritti esclusivi di pesca e ne effettuano la ricognizione.
2. Il diritto esclusivo di pesca e' esercitato dal proprietario o
dal concessionario in base a quanto disposto dal presente titolo
nell'interesse della comunita'.
3. Il programma delle opere ittiogeniche, da effettuarsi nel corso
dell'anno successivo, e' comunicato dai soggetti di cui al comma 2
alla provincia competente per territorio entro il 31 agosto e si
intende approvato in caso di mancato diniego entro il 31 ottobre
successivo.
4. In caso di mancata presentazione del programma delle opere
ittiogeniche, la provincia elabora un programma sostitutivo
congruente con i programmi presentati negli ultimi tre anni e ne
affida l'esecuzione al concessionario o proprietario del diritto
esclusivo al quale competono gli oneri economici della redazione del
programma sostitutivo.
5. La provincia, sentita la consulta provinciale della pesca
prevista dall'art. 135, comma 10, espropria, ai sensi delle vigenti
leggi e salvo indennizzo, i diritti esclusivi di pesca comunque
denominati e costituiti, anche in caso di mancata esecuzione dei
programmi approvati ai sensi dei commi 3 e 4.
6. L'indennita' di esproprio e' determinata dalla provincia nel
rispetto delle disposizioni vigenti, in proporzione alle tasse pagate
dall'espropriando nell'ultimo decennio per l'esercizio del diritto.
7. La provincia puo' stipulare convenzioni con i titolari dei
diritti esclusivi di pesca al fine di liberalizzarne l'esercizio.
8. Per l'attuazione dei piani di cui all'art. 138 le province
utilizzano il personale delle precedenti gestioni che ne faccia
domanda entro novanta giorni dall'avvenuto esproprio e risulti in
servizio, da almeno un anno, alla data di avvio dello stesso
procedimento di esproprio.