Art. 133.

                     Diritti esclusivi di pesca



   1. Le province esercitano le funzioni amministrative concernenti i
diritti esclusivi di pesca e ne effettuano la ricognizione.
   2.  Il diritto esclusivo di pesca e' esercitato dal proprietario o
dal  concessionario  in  base  a  quanto disposto dal presente titolo
nell'interesse della comunita'.
   3. Il programma delle opere ittiogeniche, da effettuarsi nel corso
dell'anno  successivo,  e'  comunicato dai soggetti di cui al comma 2
alla  provincia  competente  per  territorio  entro il 31 agosto e si
intende  approvato  in  caso  di  mancato diniego entro il 31 ottobre
successivo.
   4.  In  caso  di  mancata  presentazione del programma delle opere
ittiogeniche,   la   provincia   elabora   un  programma  sostitutivo
congruente  con  i  programmi  presentati  negli ultimi tre anni e ne
affida  l'esecuzione  al  concessionario  o  proprietario del diritto
esclusivo  al quale competono gli oneri economici della redazione del
programma sostitutivo.
   5.  La  provincia,  sentita  la  consulta  provinciale della pesca
prevista  dall'art.  135, comma 10, espropria, ai sensi delle vigenti
leggi  e  salvo  indennizzo,  i  diritti  esclusivi di pesca comunque
denominati  e  costituiti,  anche  in  caso di mancata esecuzione dei
programmi approvati ai sensi dei commi 3 e 4.
   6.  L'indennita'  di  esproprio e' determinata dalla provincia nel
rispetto delle disposizioni vigenti, in proporzione alle tasse pagate
dall'espropriando nell'ultimo decennio per l'esercizio del diritto.
   7.  La  provincia  puo'  stipulare  convenzioni con i titolari dei
diritti esclusivi di pesca al fine di liberalizzarne l'esercizio.
   8.  Per  l'attuazione  dei  piani  di cui all'art. 138 le province
utilizzano  il  personale  delle  precedenti  gestioni  che ne faccia
domanda  entro  novanta  giorni  dall'avvenuto esproprio e risulti in
servizio,  da  almeno  un  anno,  alla  data  di  avvio  dello stesso
procedimento di esproprio.