Art. 134.

Concessioni  a  scopo  di  piscicoltura  o  acquacoltura,  e gestioni
                       particolari della pesca



   1.  La  provincia,  per  favorire  la  pescosita' delle acque o la
produzione  ittica,  puo'  rilasciare  a soggetti pubblici o privati,
singoli   o   associati,   concessioni  a  scopo  di  piscicoltura  o
acquacoltura.
   2.  Nel rispetto della carta ittica provinciale, la provincia, per
attuare  particolari  gestioni  della pesca previste dal piano ittico
provinciale,  puo'  affidare  la  gestione  di tratti di corpi idrici
classificati  ai  fini  della  pesca  a  comuni,  comunita' montane o
associazioni  qualificate  di  pescatori dilettanti e professionisti,
preferibilmente consorziate, che ne facciano richiesta.
   3.  La  concessione  e'  rilasciata per una durata non superiore a
dieci anni ed e' rinnovabile.
   4.  Al concessionario o a persone da lui autorizzate e' consentito
prelevare fauna ittica a scopo di vendita o di ripopolamento di altre
acque dello stesso bacino imbrifero.
   5.  Nel  rilascio delle concessioni e' data priorita' ai pescatori
di  professione  associati  per  le  acque classificate di tipo A, ai
sensi  dell'art.  137; per le acque diversamente classificate e' data
priorita'  alle  associazioni  di  pescatori  dilettanti che siano in
possesso della qualifica di cui all'art. 136.
   6. Le province, i comuni e le comunita' montane, per esercitare la
gestione   della  pesca,  possono  avvalersi  delle  associazioni  di
pescatori dilettanti in possesso della qualifica di cui all'art. 136.