Art. 134. Concessioni a scopo di piscicoltura o acquacoltura, e gestioni particolari della pesca 1. La provincia, per favorire la pescosita' delle acque o la produzione ittica, puo' rilasciare a soggetti pubblici o privati, singoli o associati, concessioni a scopo di piscicoltura o acquacoltura. 2. Nel rispetto della carta ittica provinciale, la provincia, per attuare particolari gestioni della pesca previste dal piano ittico provinciale, puo' affidare la gestione di tratti di corpi idrici classificati ai fini della pesca a comuni, comunita' montane o associazioni qualificate di pescatori dilettanti e professionisti, preferibilmente consorziate, che ne facciano richiesta. 3. La concessione e' rilasciata per una durata non superiore a dieci anni ed e' rinnovabile. 4. Al concessionario o a persone da lui autorizzate e' consentito prelevare fauna ittica a scopo di vendita o di ripopolamento di altre acque dello stesso bacino imbrifero. 5. Nel rilascio delle concessioni e' data priorita' ai pescatori di professione associati per le acque classificate di tipo A, ai sensi dell'art. 137; per le acque diversamente classificate e' data priorita' alle associazioni di pescatori dilettanti che siano in possesso della qualifica di cui all'art. 136. 6. Le province, i comuni e le comunita' montane, per esercitare la gestione della pesca, possono avvalersi delle associazioni di pescatori dilettanti in possesso della qualifica di cui all'art. 136.