Art. 134.
Concessioni a scopo di piscicoltura o acquacoltura, e gestioni
particolari della pesca
1. La provincia, per favorire la pescosita' delle acque o la
produzione ittica, puo' rilasciare a soggetti pubblici o privati,
singoli o associati, concessioni a scopo di piscicoltura o
acquacoltura.
2. Nel rispetto della carta ittica provinciale, la provincia, per
attuare particolari gestioni della pesca previste dal piano ittico
provinciale, puo' affidare la gestione di tratti di corpi idrici
classificati ai fini della pesca a comuni, comunita' montane o
associazioni qualificate di pescatori dilettanti e professionisti,
preferibilmente consorziate, che ne facciano richiesta.
3. La concessione e' rilasciata per una durata non superiore a
dieci anni ed e' rinnovabile.
4. Al concessionario o a persone da lui autorizzate e' consentito
prelevare fauna ittica a scopo di vendita o di ripopolamento di altre
acque dello stesso bacino imbrifero.
5. Nel rilascio delle concessioni e' data priorita' ai pescatori
di professione associati per le acque classificate di tipo A, ai
sensi dell'art. 137; per le acque diversamente classificate e' data
priorita' alle associazioni di pescatori dilettanti che siano in
possesso della qualifica di cui all'art. 136.
6. Le province, i comuni e le comunita' montane, per esercitare la
gestione della pesca, possono avvalersi delle associazioni di
pescatori dilettanti in possesso della qualifica di cui all'art. 136.