Art. 135.
Consulta regionale e consulte provinciali della pesca
1. E' istituita la consulta regionale della pesca che ha il
compito di formulare proposte e di esprimere pareri:
a) sulla legislazione regionale in materia di pesca;
b) sulla proposta di indirizzi di pianificazione regionale che
abbiano attinenza con la gestione della fauna ittica;
c) sui programmi di aggiornamento del personale tecnico e di
informazione finalizzati alla conoscenza delle specie ittiche
presenti e alle conseguenti attivita' gestionali;
d) su ogni altro argomento sottoposto dagli organi regionali.
2. La consulta regionale della pesca esprime pareri in tempi
determinati dal regolamento interno e comunque non inferiori a trenta
giorni.
3. La consulta regionale della pesca ha sede presso la Giunta
regionale ed e' composta:
a) dall'assessore regionale competente o da un suo delegato che
la presiede;
b) da quattro assessori provinciali designati dall'unione
province lombarde (UPL);
c) dal dirigente regionale competente;
d) da un funzionario della Direzione generale regionale
competente con funzioni di segretario;
e) da sei rappresentanti dei pescatori dilettanti, di cui tre
designati dall'associazione maggiormente rappresentativa a livello
regionale e tre dalle altre associazioni piu' rappresentative a
livello regionale;
f) da quattro rappresentanti dei pescatori di professione, uno
per ogni lago, designati dalle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello regionale;
g) da un rappresentante designato dalle associazioni
ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;
h) da un rappresentante degli acquacoltori designato
dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello
regionale;
i) da un esperto in materia ittica con funzioni di consulente
scientifico.
4. Ai lavori della consulta regionale della pesca possono
partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante per ogni
associazione di pesca dilettantistica in possesso della qualifica di
cui all'art. 136 e un rappresentante dell'unione regionale delle
bonifiche.
5. I componenti della consulta regionale sono nominati con decreto
del Presidente della Giunta o dell'assessore competente per materia
se delegato. La consulta rimane in carica per la durata della
legislatura in cui viene costituita. Per la partecipazione alle
sedute della consulta spettano i compensi previsti dalle disposizioni
regionali.
6. Le associazioni a carattere regionale di cui al comma 3,
lettera e), devono essere in possesso della qualifica di cui all'art.
136.
7. Non puo' far parte della consulta regionale e ne decade colui
nei cui confronti siano state accertate violazioni alle disposizioni
in materia di pesca.
8. Le designazioni di cui al comma 3, lettere e), f), g) e h)
devono pervenire alla Direzione generale regionale competente entro
trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente della
Giunta regionale o l'assessore competente per materia se delegato
provvede comunque alle nomine, tenuto conto delle designazioni
pervenute.
9. Il Presidente della consulta regionale puo' far partecipare ai
lavori, senza diritto di voto, rappresentanti dei comuni, delle
comunita' montane territorialmente competenti e delle direzioni
generali della Giunta regionale direttamente coinvolte, nonche' di
associazioni e istituzioni a carattere nazionale o regionale
interessate ai problemi della gestione della fauna ittica e della
pesca.
10. Le province provvedono alla costituzione di consulte
provinciali della pesca. Nella composizione di tali organismi
tecnico-consultivi e' assicurata la rappresentanza delle associazioni
di pesca dilettantistica, di pesca professionale, dei piscicoltori,
dell'associazionismo ambientalista e di un esperto in materia ittica
con funzioni di consulente scientifico.