Art. 135. Consulta regionale e consulte provinciali della pesca 1. E' istituita la consulta regionale della pesca che ha il compito di formulare proposte e di esprimere pareri: a) sulla legislazione regionale in materia di pesca; b) sulla proposta di indirizzi di pianificazione regionale che abbiano attinenza con la gestione della fauna ittica; c) sui programmi di aggiornamento del personale tecnico e di informazione finalizzati alla conoscenza delle specie ittiche presenti e alle conseguenti attivita' gestionali; d) su ogni altro argomento sottoposto dagli organi regionali. 2. La consulta regionale della pesca esprime pareri in tempi determinati dal regolamento interno e comunque non inferiori a trenta giorni. 3. La consulta regionale della pesca ha sede presso la Giunta regionale ed e' composta: a) dall'assessore regionale competente o da un suo delegato che la presiede; b) da quattro assessori provinciali designati dall'unione province lombarde (UPL); c) dal dirigente regionale competente; d) da un funzionario della Direzione generale regionale competente con funzioni di segretario; e) da sei rappresentanti dei pescatori dilettanti, di cui tre designati dall'associazione maggiormente rappresentativa a livello regionale e tre dalle altre associazioni piu' rappresentative a livello regionale; f) da quattro rappresentanti dei pescatori di professione, uno per ogni lago, designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale; g) da un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale; h) da un rappresentante degli acquacoltori designato dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale; i) da un esperto in materia ittica con funzioni di consulente scientifico. 4. Ai lavori della consulta regionale della pesca possono partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante per ogni associazione di pesca dilettantistica in possesso della qualifica di cui all'art. 136 e un rappresentante dell'unione regionale delle bonifiche. 5. I componenti della consulta regionale sono nominati con decreto del Presidente della Giunta o dell'assessore competente per materia se delegato. La consulta rimane in carica per la durata della legislatura in cui viene costituita. Per la partecipazione alle sedute della consulta spettano i compensi previsti dalle disposizioni regionali. 6. Le associazioni a carattere regionale di cui al comma 3, lettera e), devono essere in possesso della qualifica di cui all'art. 136. 7. Non puo' far parte della consulta regionale e ne decade colui nei cui confronti siano state accertate violazioni alle disposizioni in materia di pesca. 8. Le designazioni di cui al comma 3, lettere e), f), g) e h) devono pervenire alla Direzione generale regionale competente entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente della Giunta regionale o l'assessore competente per materia se delegato provvede comunque alle nomine, tenuto conto delle designazioni pervenute. 9. Il Presidente della consulta regionale puo' far partecipare ai lavori, senza diritto di voto, rappresentanti dei comuni, delle comunita' montane territorialmente competenti e delle direzioni generali della Giunta regionale direttamente coinvolte, nonche' di associazioni e istituzioni a carattere nazionale o regionale interessate ai problemi della gestione della fauna ittica e della pesca. 10. Le province provvedono alla costituzione di consulte provinciali della pesca. Nella composizione di tali organismi tecnico-consultivi e' assicurata la rappresentanza delle associazioni di pesca dilettantistica, di pesca professionale, dei piscicoltori, dell'associazionismo ambientalista e di un esperto in materia ittica con funzioni di consulente scientifico.