Art. 135.

        Consulta regionale e consulte provinciali della pesca



   1.  E'  istituita  la  consulta  regionale  della  pesca che ha il
compito di formulare proposte e di esprimere pareri:
    a) sulla legislazione regionale in materia di pesca;
    b)  sulla  proposta  di indirizzi di pianificazione regionale che
abbiano attinenza con la gestione della fauna ittica;
    c)  sui  programmi  di  aggiornamento  del personale tecnico e di
informazione   finalizzati   alla  conoscenza  delle  specie  ittiche
presenti e alle conseguenti attivita' gestionali;
    d) su ogni altro argomento sottoposto dagli organi regionali.
   2.  La  consulta  regionale  della  pesca  esprime pareri in tempi
determinati dal regolamento interno e comunque non inferiori a trenta
giorni.
   3.  La  consulta  regionale  della  pesca ha sede presso la Giunta
regionale ed e' composta:
    a)  dall'assessore  regionale competente o da un suo delegato che
la presiede;
    b)   da   quattro  assessori  provinciali  designati  dall'unione
province lombarde (UPL);
    c) dal dirigente regionale competente;
    d)   da   un   funzionario  della  Direzione  generale  regionale
competente con funzioni di segretario;
    e)  da  sei  rappresentanti  dei pescatori dilettanti, di cui tre
designati  dall'associazione  maggiormente  rappresentativa a livello
regionale  e  tre  dalle  altre  associazioni  piu' rappresentative a
livello regionale;
    f)  da  quattro  rappresentanti dei pescatori di professione, uno
per ogni lago, designati dalle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello regionale;
    g)    da   un   rappresentante   designato   dalle   associazioni
ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;
    h)    da   un   rappresentante   degli   acquacoltori   designato
dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello
regionale;
    i)  da  un  esperto  in materia ittica con funzioni di consulente
scientifico.
   4.   Ai  lavori  della  consulta  regionale  della  pesca  possono
partecipare,  senza  diritto  di  voto,  un  rappresentante  per ogni
associazione  di pesca dilettantistica in possesso della qualifica di
cui  all'art.  136  e  un  rappresentante dell'unione regionale delle
bonifiche.
   5. I componenti della consulta regionale sono nominati con decreto
del  Presidente  della Giunta o dell'assessore competente per materia
se  delegato.  La  consulta  rimane  in  carica  per  la durata della
legislatura  in  cui  viene  costituita.  Per  la partecipazione alle
sedute della consulta spettano i compensi previsti dalle disposizioni
regionali.
   6.  Le  associazioni  a  carattere  regionale  di  cui al comma 3,
lettera e), devono essere in possesso della qualifica di cui all'art.
136.
   7.  Non  puo' far parte della consulta regionale e ne decade colui
nei  cui confronti siano state accertate violazioni alle disposizioni
in materia di pesca.
   8.  Le  designazioni  di  cui  al comma 3, lettere e), f), g) e h)
devono  pervenire  alla Direzione generale regionale competente entro
trenta  giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente della
Giunta  regionale  o  l'assessore  competente per materia se delegato
provvede  comunque  alle  nomine,  tenuto  conto  delle  designazioni
pervenute.
   9.  Il Presidente della consulta regionale puo' far partecipare ai
lavori,  senza  diritto  di  voto,  rappresentanti  dei comuni, delle
comunita'  montane  territorialmente  competenti  e  delle  direzioni
generali  della  Giunta  regionale direttamente coinvolte, nonche' di
associazioni   e   istituzioni  a  carattere  nazionale  o  regionale
interessate  ai  problemi  della  gestione della fauna ittica e della
pesca.
   10.   Le   province   provvedono  alla  costituzione  di  consulte
provinciali   della  pesca.  Nella  composizione  di  tali  organismi
tecnico-consultivi e' assicurata la rappresentanza delle associazioni
di  pesca  dilettantistica, di pesca professionale, dei piscicoltori,
dell'associazionismo  ambientalista e di un esperto in materia ittica
con funzioni di consulente scientifico.