Art. 136.

        Associazioni piscatorie dilettantistiche qualificate



   1.   Sono   qualificate  dalla  Regione,  su  loro  richiesta,  le
associazioni   di   pescatori   dilettanti  operanti  sul  territorio
regionale che:
    a)  siano  costituite  mediante atto pubblico o scrittura privata
registrata;
    b) abbiano un minimo di quattromila soci residenti in Lombardia o
duemila  soci  residenti  in  almeno sei province lombarde con almeno
duecento  soci  per  provincia  che,  in  entrambi  i  casi, siano in
possesso  della  licenza  e  abbiano  versato  il  tributo  regionale
annuale;
    c) garantiscano un'adeguata pubblicita' al bilancio;
    d) perseguano i seguenti scopi:
     1) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi;
     2)  promuovere  e  diffondere  tra  i  pescatori,  con  adeguate
iniziative,  la  coscienza  ecologica  in relazione alla difesa della
fauna ittica e dell'integrita' dell'ambiente naturale;
     3) collaborare con la Regione e le province ai fini di una reale
partecipazione  dei  pescatori  alla realizzazione degli obiettivi di
cui all'art. 138;
     4)  promuovere iniziative di pesca dilettantistica e disporre di
volontari che collaborino alle funzioni di vigilanza ittica;
     5)  collaborare con le province alle attivita' di gestione delle
acque;
     6)   collaborare  con  i  parchi  regionali  alle  attivita'  di
divulgazione, formazione e aggiornamento.
   2.  La  qualificazione  e'  attribuita  con  decreto del dirigente
competente e revocata se vengono meno i requisiti di cui al comma 1.