Art. 136.
Associazioni piscatorie dilettantistiche qualificate
1. Sono qualificate dalla Regione, su loro richiesta, le
associazioni di pescatori dilettanti operanti sul territorio
regionale che:
a) siano costituite mediante atto pubblico o scrittura privata
registrata;
b) abbiano un minimo di quattromila soci residenti in Lombardia o
duemila soci residenti in almeno sei province lombarde con almeno
duecento soci per provincia che, in entrambi i casi, siano in
possesso della licenza e abbiano versato il tributo regionale
annuale;
c) garantiscano un'adeguata pubblicita' al bilancio;
d) perseguano i seguenti scopi:
1) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi;
2) promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate
iniziative, la coscienza ecologica in relazione alla difesa della
fauna ittica e dell'integrita' dell'ambiente naturale;
3) collaborare con la Regione e le province ai fini di una reale
partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obiettivi di
cui all'art. 138;
4) promuovere iniziative di pesca dilettantistica e disporre di
volontari che collaborino alle funzioni di vigilanza ittica;
5) collaborare con le province alle attivita' di gestione delle
acque;
6) collaborare con i parchi regionali alle attivita' di
divulgazione, formazione e aggiornamento.
2. La qualificazione e' attribuita con decreto del dirigente
competente e revocata se vengono meno i requisiti di cui al comma 1.