Art. 92 
 
           Varianti ordinarie e varianti in corso d'opera 
 
  1.   Le   modifiche   apportate   al   progetto   assentito   prima
dell'ultimazione dei lavori e che non si configurano come  variazioni
in  corso  d'opera  ai  sensi  del  comma  3  costituiscono  varianti
ordinarie. 
  2. Fatto salvo quanto diversamente disposto da quest'articolo,  gli
interventi o le opere da realizzare mediante una  variante  ordinaria
al titolo edilizio originario sono soggette al  rilascio  del  titolo
edilizio previsto per lo specifico intervento di variazione. 
  3. E' consentito apportare variazioni in corso d'opera al  progetto
assentito, se non risultano sostanziali rispetto al  titolo  edilizio
originario, se sono conformi alle previsioni urbanistiche ed edilizie
e se non violano le prescrizioni eventualmente contenute  nel  titolo
edilizio medesimo.  Sono  variazioni  in  corso  d'opera  i  seguenti
interventi: 
  a)  nel  caso  di  edifici,  variazioni  che  non   modificano   la
destinazione d'uso  e  che  non  alterano  la  tipologia  complessiva
dell'intervento, i materiali, i colori  e  l'ordine  compositivo  del
progetto autorizzato. Le variazioni sono comprese  entro  il  10  per
cento delle misure di progetto concernente  il  volume  edilizio,  la
superficie coperta, la superficie utile e l'altezza o,  nel  caso  di
balconi, entro il 20 per cento della superficie utile degli stessi; 
  b) nel caso di interventi riguardanti opere diverse dagli  edifici,
variazioni che non eccedono il limite del 10 per cento  delle  misure
di progetto e che non comportano modificazioni significative sotto il
profilo paesaggistico o qualitativo dell'opera. 
  4.  I  lavori  relativi  alle  variazioni  in  corso  d'opera  sono
realizzati nel periodo di validita' del titolo edilizio originario  e
sono soggetti a SCIA prima della  dichiarazione  di  ultimazione  dei
lavori. 
  5. I commi 3 e 4 non si applicano agli immobili vincolati ai  sensi
della parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004, agli  immobili
contenuti  negli  elenchi  previsti  dall'art.  65  e  agli  immobili
soggetti alla categoria d'intervento del restauro ai sensi  dell'art.
77, comma 1, lettera c).