Art. 93
Ultimazione dei lavori e certificato di agibilita'
1. La dichiarazione di ultimazione dei lavori e' presentata entro
sei mesi dalla fine dei lavori. I lavori s'intendono ultimati quando
la struttura e le caratteristiche formali dell'opera sono
individuabili in modo univoco.
2. Contestualmente alla dichiarazione dell'ultimazione dei lavori
l'interessato presenta al comune una certificazione di un tecnico
abilitato in merito alla conformita' delle opere al progetto
autorizzato e alle eventuali varianti.
3. Con la certificazione di conformita' prevista nel comma 2 il
tecnico abilitato attesta inoltre, con riferimento alle norme vigenti
alla data di efficacia del titolo edilizio, l'agibilita' dei locali,
la conformita' dei lavori alle norme igienico-sanitarie e alle norme
in materia di barriere architettoniche e di sicurezza degli impianti.
La certificazione e' richiesta con riguardo alle nuove costruzioni e
in relazione ai seguenti interventi:
a) lavori di recupero di edifici esistenti che interessino parti
strutturali degli edifici;
b) cambi di destinazioni d'uso, con o senza opere, anche di singole
unita' immobiliari.
4. Il certificato di agibilita' puo' essere richiesto:
a) per singoli edifici o porzioni della costruzione, se
funzionalmente autonomi, se sono state realizzate e collaudate le
opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento
edilizio, sono state completate e collaudate le parti strutturali
connesse, sono stati collaudati e certificati gli impianti relativi
alle parti comuni;
b) per singole unita' immobiliari, se sono state completate e
collaudate le opere strutturali connesse, sono certificati gli
impianti, sono completate le parti comuni e le opere di
urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio
oggetto di agibilita' parziale.
5. Alla certificazione prevista nel comma 2 e' allegata copia del
collaudo statico, di conformita' alle norme antisismiche,
dell'attestato di certificazione energetica e della dichiarazione
presentata per l'iscrizione in catasto, se richiesti.
6. Nel caso di nuove costruzioni il comune rilascia il certificato
di agibilita' entro sessanta giorni dalla presentazione della
certificazione prevista nel comma 2 e della documentazione prevista
nel comma 3. Decorso inutilmente questo termine l'agibilita'
s'intende attestata. Per gli interventi che interessano edifici
esistenti si prescinde dal rilascio del certificato da parte del
comune e l'agibilita' si intende riconosciuta per effetto della
certificazione prevista nel comma 2.
7. Nel caso di opere pubbliche l'agibilita' e' attestata dal
soggetto competente mediante la presentazione al comune della
certificazione prevista nel comma 2 e della documentazione prevista
nel comma 3.
8. I comuni effettuano controlli a campione sulle certificazioni
presentate. Se e' accertata la mancata presentazione delle
certificazioni, attestazioni e dichiarazioni previste da
quest'articolo entro i termini previsti, il comune applica le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 24, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Queste
sanzioni sono ridotte del 50 per cento se l'interessato presenta gli
atti richiesti entro il termine ulteriore stabilito dal comune.
9. Rimane fermo l'esercizio del potere di dichiarazione di
inagibilita' di un edificio o di parte di esso da parte del comune,
ai sensi delle norme vigenti in materia.
10. Nel caso di edifici esistenti alla data di entrata in vigore
della legge urbanistica provinciale 2008 che risultano privi delle
certificazioni previste da quest'articolo, l'agibilita' s'intende
attestata in seguito alla presentazione della certificazione di un
tecnico abilitato sulla conformita' dell'edificio o degli interventi
eseguiti su di esso alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza
degli impianti, secondo criteri e modalita' stabiliti con
deliberazione della giunta provinciale, considerando anche la
disciplina vigente al momento dell'esecuzione degli interventi.