Art. 93 
 
         Ultimazione dei lavori e certificato di agibilita' 
 
  1. La dichiarazione di ultimazione dei lavori e'  presentata  entro
sei mesi dalla fine dei lavori. I lavori s'intendono ultimati  quando
la  struttura  e   le   caratteristiche   formali   dell'opera   sono
individuabili in modo univoco. 
  2. Contestualmente alla dichiarazione dell'ultimazione  dei  lavori
l'interessato presenta al comune una  certificazione  di  un  tecnico
abilitato  in  merito  alla  conformita'  delle  opere  al   progetto
autorizzato e alle eventuali varianti. 
  3. Con la certificazione di conformita' prevista  nel  comma  2  il
tecnico abilitato attesta inoltre, con riferimento alle norme vigenti
alla data di efficacia del titolo edilizio, l'agibilita' dei  locali,
la conformita' dei lavori alle norme igienico-sanitarie e alle  norme
in materia di barriere architettoniche e di sicurezza degli impianti.
La certificazione e' richiesta con riguardo alle nuove costruzioni  e
in relazione ai seguenti interventi: 
  a) lavori di recupero di edifici esistenti  che  interessino  parti
strutturali degli edifici; 
  b) cambi di destinazioni d'uso, con o senza opere, anche di singole
unita' immobiliari. 
  4. Il certificato di agibilita' puo' essere richiesto: 
  a)  per  singoli  edifici  o   porzioni   della   costruzione,   se
funzionalmente autonomi, se sono state  realizzate  e  collaudate  le
opere  di  urbanizzazione  primaria  relative  all'intero  intervento
edilizio, sono state completate e  collaudate  le  parti  strutturali
connesse, sono stati collaudati e certificati gli  impianti  relativi
alle parti comuni; 
  b) per singole unita'  immobiliari,  se  sono  state  completate  e
collaudate  le  opere  strutturali  connesse,  sono  certificati  gli
impianti,  sono  completate  le  parti   comuni   e   le   opere   di
urbanizzazione primaria dichiarate funzionali  rispetto  all'edificio
oggetto di agibilita' parziale. 
  5. Alla certificazione prevista nel comma 2 e' allegata  copia  del
collaudo   statico,   di   conformita'   alle   norme   antisismiche,
dell'attestato di certificazione  energetica  e  della  dichiarazione
presentata per l'iscrizione in catasto, se richiesti. 
  6. Nel caso di nuove costruzioni il comune rilascia il  certificato
di  agibilita'  entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione   della
certificazione prevista nel comma 2 e della  documentazione  prevista
nel  comma  3.  Decorso  inutilmente  questo   termine   l'agibilita'
s'intende attestata.  Per  gli  interventi  che  interessano  edifici
esistenti si prescinde dal rilascio  del  certificato  da  parte  del
comune e l'agibilita'  si  intende  riconosciuta  per  effetto  della
certificazione prevista nel comma 2. 
  7. Nel caso  di  opere  pubbliche  l'agibilita'  e'  attestata  dal
soggetto  competente  mediante  la  presentazione  al  comune   della
certificazione prevista nel comma 2 e della  documentazione  prevista
nel comma 3. 
  8. I comuni effettuano controlli a  campione  sulle  certificazioni
presentate.  Se  e'  accertata   la   mancata   presentazione   delle
certificazioni,   attestazioni   e    dichiarazioni    previste    da
quest'articolo  entro  i  termini  previsti,  il  comune  applica  le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.  24,  comma  3,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del  2001.  Queste
sanzioni sono ridotte del 50 per cento se l'interessato presenta  gli
atti richiesti entro il termine ulteriore stabilito dal comune. 
  9.  Rimane  fermo  l'esercizio  del  potere  di  dichiarazione   di
inagibilita' di un edificio o di parte di esso da parte  del  comune,
ai sensi delle norme vigenti in materia. 
  10. Nel caso di edifici esistenti alla data di  entrata  in  vigore
della legge urbanistica provinciale 2008 che  risultano  privi  delle
certificazioni previste  da  quest'articolo,  l'agibilita'  s'intende
attestata in seguito alla presentazione della  certificazione  di  un
tecnico abilitato sulla conformita' dell'edificio o degli  interventi
eseguiti su di esso alle  norme  igienico-sanitarie  e  di  sicurezza
degli  impianti,  secondo   criteri   e   modalita'   stabiliti   con
deliberazione  della  giunta  provinciale,  considerando   anche   la
disciplina vigente al momento dell'esecuzione degli interventi.