Art. 283 
 
Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della Provincia  di
  Trento - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti 
 
  1. Nei comuni con popolazione  superiore  a  3.000  abitanti  della
Provincia di Trento, il presidente dell'ufficio  centrale  compie  le
seguenti operazioni: 
    a) sentiti i membri dell'ufficio procede, per  ogni  sezione,  al
riesame delle schede contenenti voti contestati e  non  assegnati  e,
tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i
reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione,
sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il  riesame,  il
presidente  fara'  raccogliere,   per   ogni   sezione,   le   schede
riesaminate, in un plico  che  verra'  allegato  al  verbale  di  cui
all'art. 290; 
    b) determina la cifra individuale di  ciascun  candidato  che  e'
costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni del  comune,
per il candidato alla carica di sindaco; dalla somma dei voti  validi
di preferenza, riportati in  tutte  le  sezioni  del  comune,  per  i
candidati alla carica di consigliere comunale; 
    c) determina la cifra elettorale di ciascuna lista  o  gruppo  di
liste collegate, che  e'  costituita  dalla  somma  dei  voti  validi
riportati al primo  turno,  in  tutte  le  sezioni  del  comune,  dal
candidato alla carica di sindaco collegato; 
    d) determina la cifra elettorale di ogni lista, che e' costituita
dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte  le
sezioni del comune; 
    e) compone, per ogni lista  e  distintamente  per  la  carica  di
sindaco e per quella di  consigliere  comunale,  la  graduatoria  dei
candidati, disponendo i nominativi in  ordine  di  cifra  individuale
decrescente; 
    f) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto almeno il
50 per cento piu' uno dei voti validi; 
    g) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista o
gruppo di liste collegate, compiendo le seguenti  operazioni:  divide
per 1; 2; 3; ...,  fino  a  concorrenza  del  numero  dei  seggi  del
consiglio, la cifra elettorale  di  ogni  lista  o  gruppo  di  liste
collegate,  come  determinata  alla  lettera  c),  e  sceglie  fra  i
quozienti cosi' ottenuti i piu' alti in numero uguale  a  quello  dei
seggi da assegnare. A parita' di  quoziente,  nelle  cifre  intere  e
decimali, il seggio e'  attribuito  alla  lista  o  gruppo  di  liste
collegate che ha  la  maggior  cifra  elettorale  ed,  a  parita'  di
quest'ultima, per sorteggio. Se a una lista spettano  piu'  posti  di
quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti  fra
le altre liste secondo l'ordine dei quozienti; 
    h) verifica se, detratto il seggio assegnato al candidato  eletto
sindaco, la lista o il gruppo di  liste  ad  esso  collegate  abbiano
conseguito almeno il 60 per cento dei seggi  del  consiglio;  qualora
non lo abbiano  conseguito  viene  assegnato,  oltre  al  seggio  del
sindaco, il 60 per cento  dei  seggi,  con  eventuale  arrotondamento
all'unita' superiore. Alla lista o al gruppo di  liste  collegate  al
candidato eletto sindaco sono comunque assegnati non piu' del 70  per
cento dei seggi, oltre al seggio del sindaco. I restanti  seggi  sono
assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi della
lettera g); 
    i) effettua l'assegnazione dei  seggi  spettanti  nell'ambito  di
ciascun gruppo di liste collegate, dividendo la cifra  elettorale  di
ciascuna di esse, come determinata alla lettera d),  che  corrisponde
ai voti riportati al primo turno, per 1; 2; 3; ... fino a concorrenza
del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano  in
tal modo i quozienti piu' alti e quindi il numero dei seggi spettanti
a ogni lista; 
    l) proclama  eletti  consiglieri  comunali,  in  primo  luogo,  i
candidati alla carica di sindaco non  risultati  eletti  collegati  a
ciascuna lista che abbia  ottenuto  almeno  un  seggio.  In  caso  di
collegamento di piu' liste  al  medesimo  candidato  alla  carica  di
sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a  quest'ultimo  e'
detratto dai seggi complessivamente attribuiti  al  gruppo  di  liste
collegate.  Proclama  quindi  eletti  consiglieri  comunali,  fino  a
concorrenza dei seggi a cui le liste hanno  diritto,  quei  candidati
che nell'ordine della  graduatoria  di  cui  alla  lettera  e)  hanno
riportato le cifre individuali piu'  alte  e,  a  parita'  di  cifra,
quelli che precedono nell'ordine di lista. 
  2. Qualora nessun candidato sia  eletto  sindaco,  si  effettua  un
secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 266,  comma  4,  e
271. Il presidente dell'ufficio centrale  sospende  le  operazioni  e
procede alla individuazione dei due candidati alla carica di  sindaco
che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di  parita'  di
voti, e' ammesso al secondo turno  di  votazione  il  candidato  piu'
anziano di eta'. 
  3.  Al  termine  dello  scrutinio  relativo  al  secondo  turno  di
votazione, l'ufficio centrale si ricostituisce e il presidente: 
    a) procede alle operazioni di cui alla lettera a) del comma 1; 
    b) determina la cifra individuale dei candidati al secondo  turno
di votazione costituita dalla somma dei voti validi ottenuti in tutte
le sezioni del comune e proclama eletto sindaco il candidato  che  ha
ottenuto il maggior numero di voti validi.  In  caso  di  parita'  di
voti, e' proclamato sindaco il candidato collegato con la lista o  il
gruppo  di  liste  per  l'elezione  del  consiglio  comunale  che  ha
conseguito la maggiore cifra elettorale  complessiva.  A  parita'  di
cifra elettorale, e' proclamato  eletto  sindaco  il  candidato  piu'
anziano di eta'; 
    c) procede all'assegnazione dei seggi alle liste o ai  gruppi  di
liste  collegate,  considerando   anche   gli   eventuali   ulteriori
collegamenti, e  alla  proclamazione  degli  eletti  alla  carica  di
consigliere comunale, compiendo le operazioni di cui alle lettere g),
h), i), l) del comma 1. 
  4. La proclamazione ha carattere provvisorio fino a quando il nuovo
consiglio comunale non ha adottato le decisioni a norma dell'art.  45
e viene fatta dopo aver  interpellato  gli  elettori  presenti  circa
l'esistenza di eventuali cause  di  ineleggibilita'  a  carico  degli
eletti, dando atto di tale circostanza nel verbale delle operazioni. 
  5.  Il  presidente  provvede  quindi  alla  chiusura  del   verbale
compilato a termini degli articoli 288 e  290,  alla  confezione  dei
plichi diretti alla giunta regionale e al comune, al loro recapito al
sindaco del comune o a  un  suo  delegato  a  termini  dell'art.  291
nonche' alla riconsegna al sindaco o a un suo delegato del  materiale
non  utilizzato  e  dell'arredamento  della  sala;  quindi,  dichiara
sciolta l'adunanza.