Art. 283 Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della Provincia di Trento - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti 1. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della Provincia di Trento, il presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni: a) sentiti i membri dell'ufficio procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente fara' raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate, in un plico che verra' allegato al verbale di cui all'art. 290; b) determina la cifra individuale di ciascun candidato che e' costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune, per il candidato alla carica di sindaco; dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di consigliere comunale; c) determina la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate, che e' costituita dalla somma dei voti validi riportati al primo turno, in tutte le sezioni del comune, dal candidato alla carica di sindaco collegato; d) determina la cifra elettorale di ogni lista, che e' costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune; e) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di sindaco e per quella di consigliere comunale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente; f) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento piu' uno dei voti validi; g) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi del consiglio, la cifra elettorale di ogni lista o gruppo di liste collegate, come determinata alla lettera c), e sceglie fra i quozienti cosi' ottenuti i piu' alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio e' attribuito alla lista o gruppo di liste collegate che ha la maggior cifra elettorale ed, a parita' di quest'ultima, per sorteggio. Se a una lista spettano piu' posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti; h) verifica se, detratto il seggio assegnato al candidato eletto sindaco, la lista o il gruppo di liste ad esso collegate abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio; qualora non lo abbiano conseguito viene assegnato, oltre al seggio del sindaco, il 60 per cento dei seggi, con eventuale arrotondamento all'unita' superiore. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato eletto sindaco sono comunque assegnati non piu' del 70 per cento dei seggi, oltre al seggio del sindaco. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi della lettera g); i) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna di esse, come determinata alla lettera d), che corrisponde ai voti riportati al primo turno, per 1; 2; 3; ... fino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti piu' alti e quindi il numero dei seggi spettanti a ogni lista; l) proclama eletti consiglieri comunali, in primo luogo, i candidati alla carica di sindaco non risultati eletti collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di piu' liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo e' detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. Proclama quindi eletti consiglieri comunali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera e) hanno riportato le cifre individuali piu' alte e, a parita' di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista. 2. Qualora nessun candidato sia eletto sindaco, si effettua un secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 266, comma 4, e 271. Il presidente dell'ufficio centrale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, e' ammesso al secondo turno di votazione il candidato piu' anziano di eta'. 3. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale si ricostituisce e il presidente: a) procede alle operazioni di cui alla lettera a) del comma 1; b) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione costituita dalla somma dei voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune e proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parita' di voti, e' proclamato sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parita' di cifra elettorale, e' proclamato eletto sindaco il candidato piu' anziano di eta'; c) procede all'assegnazione dei seggi alle liste o ai gruppi di liste collegate, considerando anche gli eventuali ulteriori collegamenti, e alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale, compiendo le operazioni di cui alle lettere g), h), i), l) del comma 1. 4. La proclamazione ha carattere provvisorio fino a quando il nuovo consiglio comunale non ha adottato le decisioni a norma dell'art. 45 e viene fatta dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilita' a carico degli eletti, dando atto di tale circostanza nel verbale delle operazioni. 5. Il presidente provvede quindi alla chiusura del verbale compilato a termini degli articoli 288 e 290, alla confezione dei plichi diretti alla giunta regionale e al comune, al loro recapito al sindaco del comune o a un suo delegato a termini dell'art. 291 nonche' alla riconsegna al sindaco o a un suo delegato del materiale non utilizzato e dell'arredamento della sala; quindi, dichiara sciolta l'adunanza.