Art. 287 
 
            Validita' delle elezioni - Quorum dei votanti 
                      e quorum dei voti validi 
 
  1. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della Provincia
di Trento, ove sia stata ammessa e votata una sola  candidatura  alla
carica di  sindaco  con  la  collegata  lista  di  candidati  per  il
consiglio comunale, si intendono eletti sindaco e candidati  compresi
nella lista, purche'  il  candidato  alla  carica  di  sindaco  abbia
riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento  dei
votanti e il numero dei votanti non sia stato  inferiore  al  50  per
cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. 
  2.  Nei  comuni  con  popolazione  fino  a  15.000  abitanti  della
Provincia di Bolzano, ove sia stata ammessa e votata una  sola  lista
di candidati  per  il  consiglio  comunale,  si  intendono  eletti  i
candidati alla  carica  di  sindaco  e  alla  carica  di  consigliere
compresi nella lista, purche' essa abbia riportato un numero di  voti
validi non inferiore al 50 per cento dei  votanti  e  il  numero  dei
votanti non sia stato  inferiore  al  50  per  cento  degli  elettori
iscritti nelle liste elettorali del comune. 
  3. Nei comuni con popolazione  superiore  a  3.000  abitanti  della
Provincia di Trento e nei comuni con popolazione superiore  a  15.000
abitanti della Provincia di Bolzano, ove sia stata ammessa  e  votata
una sola candidatura alla carica di sindaco,  anche  se  collegata  a
piu' liste di candidati per il  consiglio  comunale,  il  sindaco  si
intende eletto purche' abbia riportato un numero di voti  validi  non
inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia
stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti  nelle  liste
elettorali del comune. 
  4. Per la determinazione del quorum dei votanti di cui ai commi  1,
2 e 3, tra gli elettori iscritti nelle liste  elettorali  del  comune
non sono computati gli elettori iscritti all'anagrafe degli  italiani
residenti all'estero. 
  5. Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale
di cui ai commi 1, 2 e 3, l'elezione e'  nulla;  e'  parimenti  nulla
l'elezione nel caso in cui piu' della meta' dei  seggi  assegnati  al
comune rimanga vacante.