Art. 287 Validita' delle elezioni - Quorum dei votanti e quorum dei voti validi 1. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della Provincia di Trento, ove sia stata ammessa e votata una sola candidatura alla carica di sindaco con la collegata lista di candidati per il consiglio comunale, si intendono eletti sindaco e candidati compresi nella lista, purche' il candidato alla carica di sindaco abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. 2. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della Provincia di Bolzano, ove sia stata ammessa e votata una sola lista di candidati per il consiglio comunale, si intendono eletti i candidati alla carica di sindaco e alla carica di consigliere compresi nella lista, purche' essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. 3. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della Provincia di Trento e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della Provincia di Bolzano, ove sia stata ammessa e votata una sola candidatura alla carica di sindaco, anche se collegata a piu' liste di candidati per il consiglio comunale, il sindaco si intende eletto purche' abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. 4. Per la determinazione del quorum dei votanti di cui ai commi 1, 2 e 3, tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non sono computati gli elettori iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. 5. Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui ai commi 1, 2 e 3, l'elezione e' nulla; e' parimenti nulla l'elezione nel caso in cui piu' della meta' dei seggi assegnati al comune rimanga vacante.