Art. 149.
                        Campo di applicazione
    1.  Le  norme di cui ai decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626,  e  successive  modificazioni, si applicano a tutte le attivita'
svolte  direttamente  e/o  indirettamente dalla Regione nei luoghi di
lavoro  delle  sedi  di  proprieta',  in  locazione  o  in possesso a
qualunque titolo.