Art. 150.
                          Datore di lavoro
    1. Il datore di lavoro, nominato con decreto del presidente della
giunta, e' individuato nel direttore di dipartimento «Istituzionale»,
quale titolare dei poteri di gestione previsti dalla legge.
    2.  I  dipendenti  degli  enti  pubblici  o  privati che svolgono
attivita'  presso le strutture della giunta e che, in ragione di tale
attivita',  siano  esposti  ai  rischi  individuati  nel documento di
valutazione, sono equiparati al personale regionale.