Art. 150. Datore di lavoro 1. Il datore di lavoro, nominato con decreto del presidente della giunta, e' individuato nel direttore di dipartimento «Istituzionale», quale titolare dei poteri di gestione previsti dalla legge. 2. I dipendenti degli enti pubblici o privati che svolgono attivita' presso le strutture della giunta e che, in ragione di tale attivita', siano esposti ai rischi individuati nel documento di valutazione, sono equiparati al personale regionale.