Art. 151. Documenti sulla valutazione dei rischi 1. Per l'aggiornamento o l'implementazione dei documenti relativi alla valutazione dei rischi e ad ogni altro documento previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il datore di lavoro puo' avvalersi, per specifiche esigenze tecniche comportanti l'intervento di piu' specialisti a cui non e' possibile far fronte con il personale in servizio, oltre che degli esperti e consulenti di cui all'Art. 158, di enti ed organismi pubblici o privati particolarmente qualificati nelle materie riguardanti il campo di applicazione del citato decreto legislativo n. 626/1994. 2. La scelta degli enti e degli organismi pubblici o privati di cui al comma 2 e' effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.