Art. 151.
               Documenti sulla valutazione dei rischi
    1. Per l'aggiornamento o l'implementazione dei documenti relativi
alla  valutazione  dei  rischi e ad ogni altro documento previsto dal
decreto  legislativo  19 settembre  1994, n. 626, il datore di lavoro
puo'   avvalersi,   per   specifiche  esigenze  tecniche  comportanti
l'intervento  di  piu'  specialisti a cui non e' possibile far fronte
con il personale in servizio, oltre che degli esperti e consulenti di
cui   all'Art.   158,   di  enti  ed  organismi  pubblici  o  privati
particolarmente  qualificati  nelle  materie  riguardanti il campo di
applicazione del citato decreto legislativo n. 626/1994.
    2.  La  scelta degli enti e degli organismi pubblici o privati di
cui  al  comma 2 e' effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui
al  regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157.