Art. 153. Medico competente 1. Il medico competente, che deve essere in possesso della prescritta specializzazione in medicina del lavoro, e' nominato con decreto del datore di lavoro e svolge la propria attivita' in qualita' di: a) dipendente di una struttura esterna, pubblica o privata, dalla stessa designato a seguito di convenzione con la Regione Lazio per lo svolgimento dei compiti previsti in materia di sorveglianza sanitaria dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; b) libero professionista. 2. L'incarico di medico competente ad un libero professionista e' conferito con contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata massima di tre anni.