Art. 153.
                          Medico competente
    1.  Il  medico  competente,  che  deve  essere  in possesso della
prescritta  specializzazione  in medicina del lavoro, e' nominato con
decreto  del  datore  di  lavoro  e  svolge  la  propria attivita' in
qualita' di:
      a) dipendente  di  una  struttura  esterna, pubblica o privata,
dalla  stessa designato a seguito di convenzione con la Regione Lazio
per  lo  svolgimento  dei compiti previsti in materia di sorveglianza
sanitaria dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
      b) libero professionista.
    2. L'incarico di medico competente ad un libero professionista e'
conferito  con  contratto di collaborazione coordinata e continuativa
della durata massima di tre anni.