Art. 154.
                           Pronto soccorso
    1.  Per  far fronte ad esigenze di primo soccorso e di assistenza
medica  di  emergenza,  l'amministrazione individua all'interno delle
sedi  regionali,  stabilendo  i  necessari  rapporti  con  i  servizi
sanitari  esterni  anche per il trasporto dei lavoratori infortunati,
uno o piu' locali per camera di medicazione adeguatamente attrezzata,
presso la quale opera personale sanitario appositamente individuato.
    2. Il personale sanitario da assegnare alla camera di medicazione
e'  individuato, sentito il medico competente e previa definizione in
sede  di  contrattazione  decentrata delle eventuali specializzazioni
richieste, tra:
      a) i  dipendenti  di una struttura esterna, pubblica o privata,
dalla stessa designati a seguito di convenzione con la Regione per lo
svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo;
      b) liberi professionisti;
    3.  L'incarico  al  personale  sanitario  individuato  tra liberi
professionisti   e'   conferito   con   contratto  di  collaborazione
coordinata e continuativa della durata massima di tre anni.