Art. 154. Pronto soccorso 1. Per far fronte ad esigenze di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, l'amministrazione individua all'interno delle sedi regionali, stabilendo i necessari rapporti con i servizi sanitari esterni anche per il trasporto dei lavoratori infortunati, uno o piu' locali per camera di medicazione adeguatamente attrezzata, presso la quale opera personale sanitario appositamente individuato. 2. Il personale sanitario da assegnare alla camera di medicazione e' individuato, sentito il medico competente e previa definizione in sede di contrattazione decentrata delle eventuali specializzazioni richieste, tra: a) i dipendenti di una struttura esterna, pubblica o privata, dalla stessa designati a seguito di convenzione con la Regione per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo; b) liberi professionisti; 3. L'incarico al personale sanitario individuato tra liberi professionisti e' conferito con contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata massima di tre anni.