Art. 155.
                   Rappresentanti per la sicurezza
    1.  I  rappresentanti  per  la  sicurezza sono eletti o designati
secondo le disposizioni definite in sede di accordo nazionale quadro.
    2.  Il  numero,  fermo restando quello minimo stabilito dall'Art.
18,  comma  6,  del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le
modalita'  di  designazione  o  di elezione dei rappresentanti per la
sicurezza,  nonche'  i  tempi  e  i  modi  per  l'espletamento  delle
funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.