Art. 155. Rappresentanti per la sicurezza 1. I rappresentanti per la sicurezza sono eletti o designati secondo le disposizioni definite in sede di accordo nazionale quadro. 2. Il numero, fermo restando quello minimo stabilito dall'Art. 18, comma 6, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le modalita' di designazione o di elezione dei rappresentanti per la sicurezza, nonche' i tempi e i modi per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.