Art. 156. Informazione e formazione dei lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede, direttamente o per il tramite delle strutture preposte alla gestione del personale, affinche' ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sulle materie di cui all'Art. 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 2. Il datore di lavoro assicura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. 3. La struttura competente in materia di formazione del personale, in collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione, prevede nel piano annuale della formazione specifici interventi, periodicamente ripetuti in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi, rivolti ai soggetti cui si applicano le presenti disposizioni.