Art. 156.
               Informazione e formazione dei lavoratori
    1.  Il  datore  di lavoro provvede, direttamente o per il tramite
delle  strutture  preposte  alla  gestione  del  personale, affinche'
ciascun  lavoratore riceva una adeguata informazione sulle materie di
cui all'Art. 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
    2.  Il datore di lavoro assicura, nel rispetto delle disposizioni
di cui all'Art. 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
che  ciascun  lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata
in  materia  di  sicurezza e di salute con particolare riferimento al
proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
    3.   La   struttura  competente  in  materia  di  formazione  del
personale,  in  collaborazione  con  il  servizio  di  prevenzione  e
protezione,  prevede  nel  piano  annuale  della formazione specifici
interventi,  periodicamente  ripetuti in relazione all'evoluzione dei
rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi, rivolti ai soggetti cui
si applicano le presenti disposizioni.