Art. 158.
                        Esperti e consulenti
    1.  Per  lo  svolgimento  della  propria  attivita', il datore di
lavoro   puo'   avvalersi   di  esperti  esterni  all'amministrazione
regionale  in  possesso delle conoscenze professionali necessarie per
integrare  l'azione  di prevenzione e protezione. In tale ipotesi, si
applicano le disposizioni di cui all'Art. 375.