Art. 159.
     Banca dati sulla prevenzione e la protezione dei lavoratori
    1. Il datore di lavoro istituisce la banca dati sulla prevenzione
e protezione dei lavoratori della cui tenuta e' responsabile.
    2. La banca dati di cui al comma 1 contiene, in particolare:
      a) l'elenco delle sedi di lavoro della Regione;
      b) l'elenco del personale di ruolo e non di ruolo;
      c) i documenti dei rischi;
      d) i piani di prevenzione;
      e) i piani di evacuazione;
      f) l'elenco dei rappresentanti per la sicurezza;
      g) l'elenco degli addetti all'emergenza e al primo soccorso;
      h) il registro degli infortuni;
      i) il registro dei controlli;
      l) ogni  altro  aspetto  riguardante  l'attuazione  del decreto
legislativo  19 settembre 1994, n. 626 che si rendesse necessario per
migliorare  la  sicurezza  e  la  salute dei lavoratori nella Regione
Lazio.