Art. 159. Banca dati sulla prevenzione e la protezione dei lavoratori 1. Il datore di lavoro istituisce la banca dati sulla prevenzione e protezione dei lavoratori della cui tenuta e' responsabile. 2. La banca dati di cui al comma 1 contiene, in particolare: a) l'elenco delle sedi di lavoro della Regione; b) l'elenco del personale di ruolo e non di ruolo; c) i documenti dei rischi; d) i piani di prevenzione; e) i piani di evacuazione; f) l'elenco dei rappresentanti per la sicurezza; g) l'elenco degli addetti all'emergenza e al primo soccorso; h) il registro degli infortuni; i) il registro dei controlli; l) ogni altro aspetto riguardante l'attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 che si rendesse necessario per migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori nella Regione Lazio.