Art. 137. Classificazione delle acque. Acque pubbliche in disponibilita' privata 1. Ai fini della pesca le acque del territorio regionale sono classificate in acque di tipo A, B, C e acque pubbliche in disponibilita' privata. 2. Le acque dei grandi corpi idrici con caratteristiche biologico-ittiogeniche che presentano una popolazione ittica durevole e abbondante o che rappresentano prevalentemente una risorsa economica per la pesca sono classificate di tipo A. 3. Le acque che, per le loro caratteristiche fisico-chimiche, sono principalmente e naturalmente popolate da specie ittiche salmonicole sono classificate di tipo B. 4. Le acque che presentano un popolamento ittico prevalente di specie ciprinicole o comunque diverse dai salmonidi sono classificate di tipo C. 5. Laghetti, cave e specchi d'acqua situati all'interno di aree di proprieta' privata sono denominati acque pubbliche in disponibilita' privata. 6. Nelle acque di tipo A, B, C e nelle acque denominate acque pubbliche in disponibilita' privata e' consentita la pesca dilettantistica. 7. Le province provvedono, secondo quanto previsto dal presente articolo, alla classificazione delle acque di tipo A, B e C interamente situate nel proprio territorio. 8. Le province interessate provvedono, attraverso specifici accordi, alla classificazione delle acque interprovinciali di tipo A, B e C; in mancanza di accordi, la Regione provvede con proprio atto, anche sulla base degli elementi e delle indicazioni fornite dalle medesime province. 9. La classificazione delle acque di cui ai commi 7 e 8 e' trasmessa, entro trenta giorni dall'approvazione, dalle province alla Regione. 10. Con regolamento regionale sono classificate le acque e disciplinate le modalita' e i tempi di pesca nei bacini idrografici che ricadono in parte nel territorio di altre regioni, d'intesa con le regioni confinanti e sentite le province interessate.