Art. 137.
Classificazione delle acque. Acque pubbliche in disponibilita'
privata
1. Ai fini della pesca le acque del territorio regionale sono
classificate in acque di tipo A, B, C e acque pubbliche in
disponibilita' privata.
2. Le acque dei grandi corpi idrici con caratteristiche
biologico-ittiogeniche che presentano una popolazione ittica durevole
e abbondante o che rappresentano prevalentemente una risorsa
economica per la pesca sono classificate di tipo A.
3. Le acque che, per le loro caratteristiche fisico-chimiche, sono
principalmente e naturalmente popolate da specie ittiche salmonicole
sono classificate di tipo B.
4. Le acque che presentano un popolamento ittico prevalente di
specie ciprinicole o comunque diverse dai salmonidi sono classificate
di tipo C.
5. Laghetti, cave e specchi d'acqua situati all'interno di aree di
proprieta' privata sono denominati acque pubbliche in disponibilita'
privata.
6. Nelle acque di tipo A, B, C e nelle acque denominate acque
pubbliche in disponibilita' privata e' consentita la pesca
dilettantistica.
7. Le province provvedono, secondo quanto previsto dal presente
articolo, alla classificazione delle acque di tipo A, B e C
interamente situate nel proprio territorio.
8. Le province interessate provvedono, attraverso specifici
accordi, alla classificazione delle acque interprovinciali di tipo A,
B e C; in mancanza di accordi, la Regione provvede con proprio atto,
anche sulla base degli elementi e delle indicazioni fornite dalle
medesime province.
9. La classificazione delle acque di cui ai commi 7 e 8 e'
trasmessa, entro trenta giorni dall'approvazione, dalle province alla
Regione.
10. Con regolamento regionale sono classificate le acque e
disciplinate le modalita' e i tempi di pesca nei bacini idrografici
che ricadono in parte nel territorio di altre regioni, d'intesa con
le regioni confinanti e sentite le province interessate.