Art. 137.

Classificazione   delle  acque.  Acque  pubbliche  in  disponibilita'
                               privata



   1.  Ai  fini  della  pesca  le acque del territorio regionale sono
classificate  in  acque  di  tipo  A,  B,  C  e  acque  pubbliche  in
disponibilita' privata.
   2.   Le   acque   dei  grandi  corpi  idrici  con  caratteristiche
biologico-ittiogeniche che presentano una popolazione ittica durevole
e   abbondante   o  che  rappresentano  prevalentemente  una  risorsa
economica per la pesca sono classificate di tipo A.
   3. Le acque che, per le loro caratteristiche fisico-chimiche, sono
principalmente  e naturalmente popolate da specie ittiche salmonicole
sono classificate di tipo B.
   4.  Le  acque  che  presentano un popolamento ittico prevalente di
specie ciprinicole o comunque diverse dai salmonidi sono classificate
di tipo C.
   5. Laghetti, cave e specchi d'acqua situati all'interno di aree di
proprieta'  privata sono denominati acque pubbliche in disponibilita'
privata.
   6.  Nelle  acque  di  tipo  A, B, C e nelle acque denominate acque
pubbliche   in   disponibilita'   privata   e'  consentita  la  pesca
dilettantistica.
   7.  Le  province  provvedono, secondo quanto previsto dal presente
articolo,  alla  classificazione  delle  acque  di  tipo  A,  B  e  C
interamente situate nel proprio territorio.
   8.   Le  province  interessate  provvedono,  attraverso  specifici
accordi, alla classificazione delle acque interprovinciali di tipo A,
B  e C; in mancanza di accordi, la Regione provvede con proprio atto,
anche  sulla  base  degli  elementi e delle indicazioni fornite dalle
medesime province.
   9.  La  classificazione  delle  acque  di  cui  ai  commi 7 e 8 e'
trasmessa, entro trenta giorni dall'approvazione, dalle province alla
Regione.
   10.  Con  regolamento  regionale  sono  classificate  le  acque  e
disciplinate  le  modalita' e i tempi di pesca nei bacini idrografici
che  ricadono  in parte nel territorio di altre regioni, d'intesa con
le regioni confinanti e sentite le province interessate.