Art. 138.

Carta regionale delle vocazioni ittiche e documento tecnico regionale
per  la gestione ittica. Piani ittici provinciali e carta provinciale
                       delle vocazioni ittiche


   1 . La Giunta regionale, sentita la consulta regionale della pesca
di  cui  all'art.  135,  adotta il documento tecnico regionale per la
gestione   ittica  e  la  carta  regionale  delle  vocazioni  ittiche
contenenti  le indicazioni operative e le principali prescrizioni per
la tutela e l'incremento dell'ittiofauna.
   2. La carta regionale delle vocazioni ittiche contiene:
    a) l'individuazione dei principali corpi idrici;
    b)  le  zone  di  tutela  e  ripopolamento  per le specie ittiche
autoctone di maggior importanza faunistica e alieutica;
    c)  le  vocazioni  ittiogeniche  delle  acque  in  base alle loro
caratteristiche chimico-fisiche e biologiche, attuali e potenziali.
   3.  Le  previsioni del documento tecnico regionale per la gestione
ittica comprendono:
    a)  le  finalita'  principali relative alla gestione e al governo
della pesca;
    b)  l'indicazione della tipologia degli interventi da effettuarsi
per  il  recupero  delle acque ai fini della tutela e dell'incremento
dell'ittiofauna;
    c)  l'elenco delle specie ittiche presenti nei corpi idrici della
Regione,  distinte  in  autoctone  e alloctone, con l'indicazione per
queste  ultime  di  quelle  ritenute  dannose  per l'equilibrio delle
comunita' indigene;
    d) i tempi di attuazione delle prescrizioni e degli interventi;
    e)  l'indicazione dei finanziamenti necessari per la gestione dei
piani ed i criteri di ripartizione dei fondi tra le province.
   4.  Il  documento  tecnico  regionale  per  la  gestione ittica e'
verificato  e  aggiornato almeno ogni cinque anni tenendo conto degli
aggiornamenti  dei piani ittici provinciali di cui al comma 6 e delle
indicazioni  del  piano  di tutela delle acque previsto dalla vigente
normativa in materia.
   5.  Le  province  predispongono,  sentita  la consulta provinciale
della  pesca  e  in base ai contenuti del documento tecnico regionale
per  la  gestione  ittica  entro  novanta  giorni  dall'adozione  del
documento  tecnico  regionale di cui al comma 1, un piano e una carta
provinciale delle vocazioni ittiche.
   6. Il piano ittico provinciale contiene necessariamente:
    a)  l'indicazione, a fini ricognitivi, delle acque interessate da
diritti  esclusivi di pesca, da diritti demaniali esclusivi di pesca,
da  usi  civici,  o da altri vincoli di riserva di pesca di qualsiasi
natura;
    b)  le  eventuali  espropriazioni  e  le  convenzioni  inerenti a
diritti esclusivi di pesca;
    c) l'utilizzazione dei diritti demaniali esclusivi di pesca;
    d) le concessioni in atto di piscicoltura e acquacoltura;
    e)  l'individuazione  delle  zone,  costituite  o  da costituire,
destinate  alla  protezione,  al  ripopolamento e alla tutela ittica,
nonche' la durata della destinazione;
    f)  l'individuazione  dei  tratti  di acque, classificate ai fini
della  pesca,  nei quali si possono svolgere gare e manifestazioni di
pesca;
    g) le particolari regolamentazioni di tratti di corpi d'acqua che
permettono   il   raggiungimento   di   finalita'  di  miglioramento,
incremento  o  difesa  della  fauna  ittica  nonche' di un coordinato
svolgimento della pesca professionale e del controllo del prelievo;
    h)  le  indicazioni relative ai ripopolamenti di fauna ittica che
nelle acque di competenza devono essere effettuati periodicamente con
specie autoctone;
    i) l'individuazione dei tratti di acque ove inibire o limitare la
navigazione a motore;
    k)  l'individuazione  dei  tratti  lacuali  nei quali puo' essere
consentita la pesca subacquea;
    l)  l'individuazione  dei  tratti  di  acque ove si svolge in via
esclusiva la pesca a mosca, con coda di topo e con la tecnica «prendi
e rilascia»;
    m) l'organizzazione della vigilanza a tempo pieno per la pesca;
    n) la previsione su base triennale dei mezzi finanziari necessari
per la gestione del piano provinciale.
   7.  Per  quanto attiene ai ripopolamenti di fauna ittica di cui al
comma  6, lettera h), la provincia in casi specifici e in particolari
ambienti, secondo quanto previsto dalla propria carta ittica, sentita
la  consulta  provinciale  della pesca, puo' effettuare ripopolamenti
con le specie alloctone ammissibili di cui al comma 3, lettera c).
   8. La carta provinciale delle vocazioni ittiche comprende:
    a)   l'individuazione   in   scala   1:50.000  dei  corpi  idrici
nell'ambito provinciale, con l'indicazione della lunghezza, larghezza
e portata d'acqua;
    b)  le  vocazioni  ittiogeniche  delle  acque  in  base alle loro
caratteristiche chimico-fisiche e biologiche attuali e potenziali con
l'indicazione,  per  le  acque di tipo A e B, della consistenza della
fauna ittica.