Art. 138.
Carta regionale delle vocazioni ittiche e documento tecnico regionale
per la gestione ittica. Piani ittici provinciali e carta provinciale
delle vocazioni ittiche
1 . La Giunta regionale, sentita la consulta regionale della pesca
di cui all'art. 135, adotta il documento tecnico regionale per la
gestione ittica e la carta regionale delle vocazioni ittiche
contenenti le indicazioni operative e le principali prescrizioni per
la tutela e l'incremento dell'ittiofauna.
2. La carta regionale delle vocazioni ittiche contiene:
a) l'individuazione dei principali corpi idrici;
b) le zone di tutela e ripopolamento per le specie ittiche
autoctone di maggior importanza faunistica e alieutica;
c) le vocazioni ittiogeniche delle acque in base alle loro
caratteristiche chimico-fisiche e biologiche, attuali e potenziali.
3. Le previsioni del documento tecnico regionale per la gestione
ittica comprendono:
a) le finalita' principali relative alla gestione e al governo
della pesca;
b) l'indicazione della tipologia degli interventi da effettuarsi
per il recupero delle acque ai fini della tutela e dell'incremento
dell'ittiofauna;
c) l'elenco delle specie ittiche presenti nei corpi idrici della
Regione, distinte in autoctone e alloctone, con l'indicazione per
queste ultime di quelle ritenute dannose per l'equilibrio delle
comunita' indigene;
d) i tempi di attuazione delle prescrizioni e degli interventi;
e) l'indicazione dei finanziamenti necessari per la gestione dei
piani ed i criteri di ripartizione dei fondi tra le province.
4. Il documento tecnico regionale per la gestione ittica e'
verificato e aggiornato almeno ogni cinque anni tenendo conto degli
aggiornamenti dei piani ittici provinciali di cui al comma 6 e delle
indicazioni del piano di tutela delle acque previsto dalla vigente
normativa in materia.
5. Le province predispongono, sentita la consulta provinciale
della pesca e in base ai contenuti del documento tecnico regionale
per la gestione ittica entro novanta giorni dall'adozione del
documento tecnico regionale di cui al comma 1, un piano e una carta
provinciale delle vocazioni ittiche.
6. Il piano ittico provinciale contiene necessariamente:
a) l'indicazione, a fini ricognitivi, delle acque interessate da
diritti esclusivi di pesca, da diritti demaniali esclusivi di pesca,
da usi civici, o da altri vincoli di riserva di pesca di qualsiasi
natura;
b) le eventuali espropriazioni e le convenzioni inerenti a
diritti esclusivi di pesca;
c) l'utilizzazione dei diritti demaniali esclusivi di pesca;
d) le concessioni in atto di piscicoltura e acquacoltura;
e) l'individuazione delle zone, costituite o da costituire,
destinate alla protezione, al ripopolamento e alla tutela ittica,
nonche' la durata della destinazione;
f) l'individuazione dei tratti di acque, classificate ai fini
della pesca, nei quali si possono svolgere gare e manifestazioni di
pesca;
g) le particolari regolamentazioni di tratti di corpi d'acqua che
permettono il raggiungimento di finalita' di miglioramento,
incremento o difesa della fauna ittica nonche' di un coordinato
svolgimento della pesca professionale e del controllo del prelievo;
h) le indicazioni relative ai ripopolamenti di fauna ittica che
nelle acque di competenza devono essere effettuati periodicamente con
specie autoctone;
i) l'individuazione dei tratti di acque ove inibire o limitare la
navigazione a motore;
k) l'individuazione dei tratti lacuali nei quali puo' essere
consentita la pesca subacquea;
l) l'individuazione dei tratti di acque ove si svolge in via
esclusiva la pesca a mosca, con coda di topo e con la tecnica «prendi
e rilascia»;
m) l'organizzazione della vigilanza a tempo pieno per la pesca;
n) la previsione su base triennale dei mezzi finanziari necessari
per la gestione del piano provinciale.
7. Per quanto attiene ai ripopolamenti di fauna ittica di cui al
comma 6, lettera h), la provincia in casi specifici e in particolari
ambienti, secondo quanto previsto dalla propria carta ittica, sentita
la consulta provinciale della pesca, puo' effettuare ripopolamenti
con le specie alloctone ammissibili di cui al comma 3, lettera c).
8. La carta provinciale delle vocazioni ittiche comprende:
a) l'individuazione in scala 1:50.000 dei corpi idrici
nell'ambito provinciale, con l'indicazione della lunghezza, larghezza
e portata d'acqua;
b) le vocazioni ittiogeniche delle acque in base alle loro
caratteristiche chimico-fisiche e biologiche attuali e potenziali con
l'indicazione, per le acque di tipo A e B, della consistenza della
fauna ittica.