Art. 139.

Interventi   di   salvaguardia   e   valorizzazione  dell'ittiofauna.
   Esercizio della pesca all'interno delle aree regionali protette



   1.  La  salvaguardia  e  la  valorizzazione  del patrimonio ittico
autoctono   e  di  rilevanza  faunistica  per  l'attivita'  alieutica
professionale  sono attuate anche tramite la previsione di specifiche
zone di ripopolamento naturale, di protezione e di tutela ittica.
   2.  Le  zone  di protezione e ripopolamento ittico naturale di cui
all'art. 138, comma 6, lettera e), sono costituite da tratti di acque
nelle  quali  la  pesca  e'  vietata  per  tutta la durata della loro
specifica  destinazione  e possono essere dotate di opere particolari
per  la  produzione  naturale  di  fauna  ittica. In queste zone sono
ammesse  catture  esclusivamente  ad opera della provincia al fine di
ripopolare altre acque di propria competenza e di contenere eventuali
specie interferenti con quelle di preminente interesse gestionale.
   3.  Le  zone  di  tutela  ittica  previste dall'art. 138, comma 6,
lettera   e)  sono  costituite  da  tratti  di  acque  opportunamente
individuate al fine di salvaguardare e incrementare, anche tramite la
realizzazione   di   opere   destinate   alla   valorizzazione  e  al
miglioramento  degli  ambienti  acquatici,  le  specie  di  rilevanza
ittiofaunistica  per  periodi  limitati.  In  tali  zone  le province
possono  autorizzare  la pesca unicamente da terra con una sola canna
con o senza mulinello e con un massimo di tre ami.
   4. Le province, in casi di necessita' e urgenza, possono istituire
provvisoriamente  zone di sola protezione e tutela ittica anche al di
fuori  delle  previsioni dei piani ittici provinciali di cui all'art.
138, comma 6.
   5.  Al  fine di evitare danni all'ittiofauna e all'ambiente in cui
vive, la pesca puo' essere vietata o limitata per periodi e localita'
determinati  con decreto del direttore generale regionale competente.
In casi di eccezionale gravita' e urgenza i predetti limiti e divieti
di  pesca  nelle  acque di competenza provinciale sono disposti dalla
provincia  medesima  con  provvedimento da comunicarsi immediatamente
alla Regione.
   6.  La  provincia,  al  fine  di proteggere una determinata specie
ittica  o  di tutelare una zona di pesca, puo' consentire l'esercizio
della  pesca  dilettantistica  esclusivamente  con  esche artificiali
munite   di   singolo  amo  privo  di  ardiglione  o  con  lo  stesso
schiacciato.
   7.  La  provincia,  al  fine di tutelare specie ittiche autoctone,
interviene  con  azioni  mirate  atte  a  contenere le specie animali
predatrici   dell'ittiofauna   nel   caso   queste  provochino  danni
all'equilibrio biologico del popolamento ittico.
   8.   La   pesca  all'interno  delle  aree  regionali  protette  e'
disciplinata  nel rispetto delle disposizioni del presente titolo. La
provincia,   competente   per   territorio,   esercita  le,  funzioni
amministrative necessarie all'attuazione delle suddette disposizioni,
disponendo  anche  divieti  o  limitazioni. particolari all'esercizio
della pesca, allo scopo di conservare l'ambiente delle aree regionali
protette  o  di loro zone particolari o di riequilibrare le comunita'
ittiche  delle acque ricomprese nelle stesse aree regionali protette,
in   coerenza   con  le  finalita'  di  protezione,  conservazione  e
valorizzazione  del patrimonio ittico autoctono e di riqualificazione
degli  ambienti  acquatici  espresse  dagli atti programmatori propri
degli enti gestori delle aree protette.