Art. 139. Interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ittiofauna. Esercizio della pesca all'interno delle aree regionali protette 1. La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ittico autoctono e di rilevanza faunistica per l'attivita' alieutica professionale sono attuate anche tramite la previsione di specifiche zone di ripopolamento naturale, di protezione e di tutela ittica. 2. Le zone di protezione e ripopolamento ittico naturale di cui all'art. 138, comma 6, lettera e), sono costituite da tratti di acque nelle quali la pesca e' vietata per tutta la durata della loro specifica destinazione e possono essere dotate di opere particolari per la produzione naturale di fauna ittica. In queste zone sono ammesse catture esclusivamente ad opera della provincia al fine di ripopolare altre acque di propria competenza e di contenere eventuali specie interferenti con quelle di preminente interesse gestionale. 3. Le zone di tutela ittica previste dall'art. 138, comma 6, lettera e) sono costituite da tratti di acque opportunamente individuate al fine di salvaguardare e incrementare, anche tramite la realizzazione di opere destinate alla valorizzazione e al miglioramento degli ambienti acquatici, le specie di rilevanza ittiofaunistica per periodi limitati. In tali zone le province possono autorizzare la pesca unicamente da terra con una sola canna con o senza mulinello e con un massimo di tre ami. 4. Le province, in casi di necessita' e urgenza, possono istituire provvisoriamente zone di sola protezione e tutela ittica anche al di fuori delle previsioni dei piani ittici provinciali di cui all'art. 138, comma 6. 5. Al fine di evitare danni all'ittiofauna e all'ambiente in cui vive, la pesca puo' essere vietata o limitata per periodi e localita' determinati con decreto del direttore generale regionale competente. In casi di eccezionale gravita' e urgenza i predetti limiti e divieti di pesca nelle acque di competenza provinciale sono disposti dalla provincia medesima con provvedimento da comunicarsi immediatamente alla Regione. 6. La provincia, al fine di proteggere una determinata specie ittica o di tutelare una zona di pesca, puo' consentire l'esercizio della pesca dilettantistica esclusivamente con esche artificiali munite di singolo amo privo di ardiglione o con lo stesso schiacciato. 7. La provincia, al fine di tutelare specie ittiche autoctone, interviene con azioni mirate atte a contenere le specie animali predatrici dell'ittiofauna nel caso queste provochino danni all'equilibrio biologico del popolamento ittico. 8. La pesca all'interno delle aree regionali protette e' disciplinata nel rispetto delle disposizioni del presente titolo. La provincia, competente per territorio, esercita le, funzioni amministrative necessarie all'attuazione delle suddette disposizioni, disponendo anche divieti o limitazioni. particolari all'esercizio della pesca, allo scopo di conservare l'ambiente delle aree regionali protette o di loro zone particolari o di riequilibrare le comunita' ittiche delle acque ricomprese nelle stesse aree regionali protette, in coerenza con le finalita' di protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio ittico autoctono e di riqualificazione degli ambienti acquatici espresse dagli atti programmatori propri degli enti gestori delle aree protette.