Art. 140.
Ripopolamenti ittici
1. I ripopolamenti ittici hanno lo scopo di migliorare,
ricostruire e potenziare il patrimonio ittico nelle acque della
Regione.
2. La provincia entro il 31 dicembre di ogni anno approva il
programma per i ripopolamenti ittici da attuarsi nei dodici mesi
successivi.
3. La provincia dispone, in deroga ai tempi di divieto previsti
dal regolamento di cui all'art. 149, la cattura di esemplari delle
specie ittiche presenti nelle acque di propria competenza, necessari
per la riproduzione artificiale a scopo di ripopolamento.
4. La provincia, previa comunicazione alla Regione, puo'
autorizzare la cattura di talune specie e la loro immissione in altre
acque allo scopo di riequilibrare la presenza di specie ittiche in
determinati corpi idrici.
5. E' vietato immettere nelle acque fauna ittica senza
l'autorizzazione della provincia competente per territorio.
6. Le modalita' d'uso della pesca con elettrostorditore e di altri
attrezzi necessari per la cattura della fauna ittica sono
determinate:
a) dalla provincia per le attivita' di cui ai commi 3 e 4,
nonche' per le attivita' di censimento qualitativo e quantitativo
finalizzato alla predisposizione e all'aggiornamento della carta
ittica provinciale e per eventuali recuperi dell'ittiofauna durante
le asciutte;
b) dalla Regione per gli interventi a scopo di ricerca
scientifica e di sperimentazione e per tutti gli altri usi non
previsti alla lettera a).