Art. 140.

                        Ripopolamenti ittici



   1.   I   ripopolamenti   ittici  hanno  lo  scopo  di  migliorare,
ricostruire  e  potenziare  il  patrimonio  ittico  nelle acque della
Regione.
   2.  La  provincia  entro  il  31  dicembre di ogni anno approva il
programma  per  i  ripopolamenti  ittici  da attuarsi nei dodici mesi
successivi.
   3.  La  provincia  dispone, in deroga ai tempi di divieto previsti
dal  regolamento  di  cui all'art. 149, la cattura di esemplari delle
specie  ittiche presenti nelle acque di propria competenza, necessari
per la riproduzione artificiale a scopo di ripopolamento.
   4.   La   provincia,   previa  comunicazione  alla  Regione,  puo'
autorizzare la cattura di talune specie e la loro immissione in altre
acque  allo  scopo  di riequilibrare la presenza di specie ittiche in
determinati corpi idrici.
   5.   E'   vietato   immettere   nelle  acque  fauna  ittica  senza
l'autorizzazione della provincia competente per territorio.
   6. Le modalita' d'uso della pesca con elettrostorditore e di altri
attrezzi   necessari   per   la   cattura  della  fauna  ittica  sono
determinate:
    a)  dalla  provincia  per  le  attivita'  di  cui ai commi 3 e 4,
nonche'  per  le  attivita'  di censimento qualitativo e quantitativo
finalizzato  alla  predisposizione  e  all'aggiornamento  della carta
ittica  provinciale  e per eventuali recuperi dell'ittiofauna durante
le asciutte;
    b)   dalla   Regione  per  gli  interventi  a  scopo  di  ricerca
scientifica  e  di  sperimentazione  e  per  tutti  gli altri usi non
previsti alla lettera a).