Art. 141.

  Derivazioni di acque in concessione e interventi sui corpi idrici



   1. Le amministrazioni che rilasciano le concessioni di derivazioni
d'acqua  provvedono  a  inserire nei disciplinari disposizioni per la
tutela  della  fauna ittica e a prevedere il rilascio continuo di una
quantita'  d'acqua  sufficiente  a  garantire,  anche  nei periodi di
magra,  la  sopravvivenza e la risalita dell'ittiofauna, nel rispetto
di quanto previsto dalla normativa in materia.
   2. Con regolamento regionale sono stabilite le disposizioni per la
tutela  della  fauna  ittica  di  cui  al  comma  1,  in  particolare
relativamente:
    a)  agli  oneri  a  carico  del  concessionario  per l'immissione
annuale di specie ittiche;
    b)   alle  modalita'  di  realizzazione  di  strutture  idonee  a
consentire  la  risalita  dei  pesci  e alle cautele da adottarsi nei
punti di presa;
    c)  alle  modalita'  di  scarico  delle  acque  di lavaggio degli
impianti di estrazione e frantumazione;
    d)   ai   criteri   per   la   definizione  dei  deflussi  idrici
ecologicamente compatibili con la tutela della fauna ittica.
   3.  L'amministrazione concedente trasmette agli uffici provinciali
competenti  in  materia  di  pesca  copia  delle  concessioni  e  dei
disciplinari.  Gli  uffici  provinciali,  in  caso di inosservanza da
parte  del  concessionario  delle  prescrizioni  a tutela della fauna
ittica,   richiedono  all'amministrazione  concedente  di  applicare,
previa  diffida,  le  sanzioni  previste  dalle  leggi  e, in caso di
reiterate violazioni, di provvedere alla revoca della concessione.
   4.  Quanto  previsto ai commi 1, 2 e 3 si applica anche in caso di
rinnovo  della  concessione  ovvero  di  interventi  di  manutenzione
straordinaria  che  comportino  significativi  lavori  sull'opera  di
sbarramento.
   5.  Chi intende svuotare o interrompere corsi d'acqua o bacini che
non  siano  soggetti  ad asciutte per cause naturali, compresi quelli
privati  in  comunicazione  con  acque pubbliche, e' obbligato, salvo
quanto  previsto  dal  comma  8, a darne comunicazione alla provincia
competente  per territorio almeno trenta giorni prima dell'inizio dei
lavori.
   6.  La  provincia,  entro la data di inizio dei lavori, impartisce
all'interessato  le prescrizioni a salvaguardia del patrimonio ittico
e  dispone  gli  adempimenti  da eseguire a spese dello stesso per il
successivo ripopolamento ittico del corpo posto in asciutta.
   7.  Nei  tratti  dei  corsi d'acqua e dei bacini posti in asciutta
completa  la pesca e' proibita; la fauna ittica eventualmente rimasta
deve  essere  recuperata  e immessa in acque pubbliche a spese di chi
effettua  il  prosciugamento  e  sotto  il  controllo  del  personale
incaricato dalla provincia interessata.
   8.  Nei  casi  d'urgenza  determinati  da  calamita' naturali o da
guasti  alle  opere  che  possano  provocare gravi danni, il titolare
della  concessione  costretto a interrompere i corsi d'acqua o bacini
deve darne immediatamente comunicazione alla provincia competente per
territorio.
   9.  Le  norme del presente articolo non si applicano ai canali, ai
bacini artificiali creati a scopo irriguo su corsi d'acqua naturali e
ai canali di derivazione idrica per gli impianti di acquacoltura.