Art. 141.
Derivazioni di acque in concessione e interventi sui corpi idrici
1. Le amministrazioni che rilasciano le concessioni di derivazioni
d'acqua provvedono a inserire nei disciplinari disposizioni per la
tutela della fauna ittica e a prevedere il rilascio continuo di una
quantita' d'acqua sufficiente a garantire, anche nei periodi di
magra, la sopravvivenza e la risalita dell'ittiofauna, nel rispetto
di quanto previsto dalla normativa in materia.
2. Con regolamento regionale sono stabilite le disposizioni per la
tutela della fauna ittica di cui al comma 1, in particolare
relativamente:
a) agli oneri a carico del concessionario per l'immissione
annuale di specie ittiche;
b) alle modalita' di realizzazione di strutture idonee a
consentire la risalita dei pesci e alle cautele da adottarsi nei
punti di presa;
c) alle modalita' di scarico delle acque di lavaggio degli
impianti di estrazione e frantumazione;
d) ai criteri per la definizione dei deflussi idrici
ecologicamente compatibili con la tutela della fauna ittica.
3. L'amministrazione concedente trasmette agli uffici provinciali
competenti in materia di pesca copia delle concessioni e dei
disciplinari. Gli uffici provinciali, in caso di inosservanza da
parte del concessionario delle prescrizioni a tutela della fauna
ittica, richiedono all'amministrazione concedente di applicare,
previa diffida, le sanzioni previste dalle leggi e, in caso di
reiterate violazioni, di provvedere alla revoca della concessione.
4. Quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 si applica anche in caso di
rinnovo della concessione ovvero di interventi di manutenzione
straordinaria che comportino significativi lavori sull'opera di
sbarramento.
5. Chi intende svuotare o interrompere corsi d'acqua o bacini che
non siano soggetti ad asciutte per cause naturali, compresi quelli
privati in comunicazione con acque pubbliche, e' obbligato, salvo
quanto previsto dal comma 8, a darne comunicazione alla provincia
competente per territorio almeno trenta giorni prima dell'inizio dei
lavori.
6. La provincia, entro la data di inizio dei lavori, impartisce
all'interessato le prescrizioni a salvaguardia del patrimonio ittico
e dispone gli adempimenti da eseguire a spese dello stesso per il
successivo ripopolamento ittico del corpo posto in asciutta.
7. Nei tratti dei corsi d'acqua e dei bacini posti in asciutta
completa la pesca e' proibita; la fauna ittica eventualmente rimasta
deve essere recuperata e immessa in acque pubbliche a spese di chi
effettua il prosciugamento e sotto il controllo del personale
incaricato dalla provincia interessata.
8. Nei casi d'urgenza determinati da calamita' naturali o da
guasti alle opere che possano provocare gravi danni, il titolare
della concessione costretto a interrompere i corsi d'acqua o bacini
deve darne immediatamente comunicazione alla provincia competente per
territorio.
9. Le norme del presente articolo non si applicano ai canali, ai
bacini artificiali creati a scopo irriguo su corsi d'acqua naturali e
ai canali di derivazione idrica per gli impianti di acquacoltura.