Art. 94
Opere pubbliche di competenza dello Stato
1. Ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 381 del 1974 la Provincia, su richiesta
dell'amministrazione interessata, accerta che le opere pubbliche di
competenza dello Stato non siano in contrasto con le prescrizioni
degli strumenti di pianificazione e dei regolamenti edilizi.
2. L'accertamento e' compiuto sentito il comune territorialmente
competente, che si esprime entro il termine perentorio di
quarantacinque giorni dalla richiesta.
3. Le varianti al progetto autorizzato che comportano modificazioni
in aumento delle misure di progetto sono sempre sottoposte a un nuovo
procedimento di accertamento della conformita' urbanistica.
4. Per gli interventi corrispondenti a quelli soggetti a SCIA, per
le varianti al progetto assentito soggette a SCIA ai sensi dell'art.
85, comma 1, lettera b), e per le varianti che comportano modifiche
in diminuzione delle misure di progetto, l'accertamento e' sostituito
da una comunicazione al comune accompagnata dagli elaborati
progettuali e dalla dettagliata relazione di un tecnico abilitato. La
relazione attesta la conformita' delle opere da realizzare agli
strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e l'assenza di
contrasto con quelli adottati, e il rispetto delle norme in materia
di sicurezza e igienico-sanitarie. Resta ferma la necessita' di
acquisire tutti i provvedimenti e gli atti di assenso, comunque
denominati, individuati dal regolamento urbanistico-edilizio
provinciale per la presentazione della SCIA.
5. Non sono soggette ad accertamento le opere destinate alla difesa
nazionale.