Art. 94 
 
              Opere pubbliche di competenza dello Stato 
 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  18  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica   n.   381   del   1974   la   Provincia,   su   richiesta
dell'amministrazione interessata, accerta che le opere  pubbliche  di
competenza dello Stato non siano in  contrasto  con  le  prescrizioni
degli strumenti di pianificazione e dei regolamenti edilizi. 
  2. L'accertamento e' compiuto sentito  il  comune  territorialmente
competente,  che  si  esprime  entro   il   termine   perentorio   di
quarantacinque giorni dalla richiesta. 
  3. Le varianti al progetto autorizzato che comportano modificazioni
in aumento delle misure di progetto sono sempre sottoposte a un nuovo
procedimento di accertamento della conformita' urbanistica. 
  4. Per gli interventi corrispondenti a quelli soggetti a SCIA,  per
le varianti al progetto assentito soggette a SCIA ai sensi  dell'art.
85, comma 1, lettera b), e per le varianti che  comportano  modifiche
in diminuzione delle misure di progetto, l'accertamento e' sostituito
da  una  comunicazione  al  comune   accompagnata   dagli   elaborati
progettuali e dalla dettagliata relazione di un tecnico abilitato. La
relazione attesta la  conformita'  delle  opere  da  realizzare  agli
strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e l'assenza di
contrasto con quelli adottati, e il rispetto delle norme  in  materia
di sicurezza e  igienico-sanitarie.  Resta  ferma  la  necessita'  di
acquisire tutti i provvedimenti  e  gli  atti  di  assenso,  comunque
denominati,   individuati   dal   regolamento    urbanistico-edilizio
provinciale per la presentazione della SCIA. 
  5. Non sono soggette ad accertamento le opere destinate alla difesa
nazionale.