Art. 95
Opere soggette a conformita' urbanistica
1. Sono soggette a procedura di conformita' urbanistica ai sensi di
quest'articolo e dell'art. 97 le opere per la cui realizzazione si
applica la normativa in materia di lavori pubblici.
2. Per le opere pubbliche di competenza della Provincia, della
regione o di altre regioni e dei relativi enti territoriali
l'accertamento di conformita' agli strumenti di pianificazione
territoriale spetta alla Provincia. Per queste opere si applica
l'art. 94, commi 2, 3 e 4.
3. Per le opere pubbliche di competenza delle comunita', dei
comuni, delle loro forme associative, dei loro enti strumentali e dei
loro affidatari o concessionari di lavori o servizi, l'accertamento
di conformita' agli strumenti di pianificazione territoriale spetta
alle comunita' o ai comuni, in base ai loro rispettivi ordinamenti.
Spetta ai comuni anche l'accertamento di conformita' delle opere
previste da quest'articolo che non rientrano nella competenza della
Provincia o delle comunita', ai sensi del comma 4.
4. Ai fini di quest'articolo e dell'art. 97 sono considerate opere
di competenza della Provincia, delle comunita' e dei comuni le opere
di competenza delle seguenti amministrazioni aggiudicatrici:
a) la regione, la provincia, la comunita', il comune o i soggetti
delegati da questi enti;
b) gli enti pubblici strumentali degli enti indicati nella lettera
a) o le fondazioni alla cui costituzione partecipano questi ultimi
enti;
c) le societa' strumentali dei soggetti indicati nella lettera a),
comprese le societa' di servizi pubblici in house, direttamente
affidatarie o concessionarie di lavori e di servizi da parte degli
enti in questione, se i lavori o le opere riguardano il lavoro o il
servizio affidato;
d) i soggetti affidatari o concessionari di lavori o di servizi
pubblici, diversi da quelli individuati dalla lettera c), se i lavori
o le opere riguardano il lavoro o il servizio affidato.
5. Si considerano opere di competenza della Provincia, ai fini
dell'individuazione del soggetto competente ad accertare la
conformita' urbanistica, anche le opere pubbliche:
a) individuate dall'art. 31, comma 1, dell'allegato B della legge
provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano
urbanistico provinciale), fermo restando quanto previsto dall'art. 94
nel caso di opere pubbliche di competenza dello Stato;
b) che consistono nella realizzazione di strutture per l'erogazione
di servizi sanitari e socio-sanitari, soggette ad autorizzazione alla
costruzione rilasciata dalla Provincia ai fini della programmazione
sanitaria o socio-sanitaria.
6. Prima della deliberazione di approvazione del progetto sono
acquisiti, se necessari, i provvedimenti o atti di assenso previsti
dall'art. 82.
7. Se l'opera pubblica contrasta con gli strumenti di
pianificazione territoriale l'efficacia della relativa deliberazione
e' subordinata all'ottenimento dei provvedimenti previsti dall'art.
97, comma 2, salvi i casi nei quali le leggi provinciali prevedono
espressamente che la deliberazione di approvazione dell'opera
pubblica ha il valore di variante.
8. Per le varianti al progetto autorizzato o per gli interventi
corrispondenti a quelli soggetti a SCIA si applica l'art. 94, commi 3
e 4.