Art. 95 
 
              Opere soggette a conformita' urbanistica 
 
  1. Sono soggette a procedura di conformita' urbanistica ai sensi di
quest'articolo e dell'art. 97 le opere per la  cui  realizzazione  si
applica la normativa in materia di lavori pubblici. 
  2. Per le opere pubbliche  di  competenza  della  Provincia,  della
regione  o  di  altre  regioni  e  dei  relativi  enti   territoriali
l'accertamento  di  conformita'  agli  strumenti  di   pianificazione
territoriale spetta alla  Provincia.  Per  queste  opere  si  applica
l'art. 94, commi 2, 3 e 4. 
  3. Per le  opere  pubbliche  di  competenza  delle  comunita',  dei
comuni, delle loro forme associative, dei loro enti strumentali e dei
loro affidatari o concessionari di lavori o  servizi,  l'accertamento
di conformita' agli strumenti di pianificazione  territoriale  spetta
alle comunita' o ai comuni, in base ai loro  rispettivi  ordinamenti.
Spetta ai comuni anche  l'accertamento  di  conformita'  delle  opere
previste da quest'articolo che non rientrano nella  competenza  della
Provincia o delle comunita', ai sensi del comma 4. 
  4. Ai fini di quest'articolo e dell'art. 97 sono considerate  opere
di competenza della Provincia, delle comunita' e dei comuni le  opere
di competenza delle seguenti amministrazioni aggiudicatrici: 
  a) la regione, la provincia, la comunita', il comune o  i  soggetti
delegati da questi enti; 
  b) gli enti pubblici strumentali degli enti indicati nella  lettera
a) o le fondazioni alla cui costituzione  partecipano  questi  ultimi
enti; 
  c) le societa' strumentali dei soggetti indicati nella lettera  a),
comprese le societa'  di  servizi  pubblici  in  house,  direttamente
affidatarie o concessionarie di lavori e di servizi  da  parte  degli
enti in questione, se i lavori o le opere riguardano il lavoro  o  il
servizio affidato; 
  d) i soggetti affidatari o concessionari di  lavori  o  di  servizi
pubblici, diversi da quelli individuati dalla lettera c), se i lavori
o le opere riguardano il lavoro o il servizio affidato. 
  5. Si considerano opere di  competenza  della  Provincia,  ai  fini
dell'individuazione  del  soggetto   competente   ad   accertare   la
conformita' urbanistica, anche le opere pubbliche: 
  a) individuate dall'art. 31, comma 1, dell'allegato B  della  legge
provinciale 27 maggio  2008,  n.  5  (Approvazione  del  nuovo  piano
urbanistico provinciale), fermo restando quanto previsto dall'art. 94
nel caso di opere pubbliche di competenza dello Stato; 
  b) che consistono nella realizzazione di strutture per l'erogazione
di servizi sanitari e socio-sanitari, soggette ad autorizzazione alla
costruzione rilasciata dalla Provincia ai fini  della  programmazione
sanitaria o socio-sanitaria. 
  6. Prima della deliberazione  di  approvazione  del  progetto  sono
acquisiti, se necessari, i provvedimenti o atti di  assenso  previsti
dall'art. 82. 
  7.  Se  l'opera   pubblica   contrasta   con   gli   strumenti   di
pianificazione territoriale l'efficacia della relativa  deliberazione
e' subordinata all'ottenimento dei provvedimenti  previsti  dall'art.
97, comma 2, salvi i casi nei quali le  leggi  provinciali  prevedono
espressamente  che  la  deliberazione  di   approvazione   dell'opera
pubblica ha il valore di variante. 
  8. Per le varianti al progetto autorizzato  o  per  gli  interventi
corrispondenti a quelli soggetti a SCIA si applica l'art. 94, commi 3
e 4.