Art. 96
Linee elettriche
1. Le opere edilizie adibite a stazioni e cabine di trasformazione
sono soggette a titolo edilizio. Non e' soggetta a titolo edilizio la
costruzione di linee elettriche e di posti di trasformazione a palo.
2. Per le opere concernenti linee elettriche soggette ad
autorizzazione ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
(testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici), di competenza statale, spetta alla giunta provinciale,
sentito il comune interessato, accertare la compatibilita' delle
opere con gli strumenti di pianificazione territoriale.
3. Per le opere concernenti linee elettriche di competenza
provinciale con tensione superiore a 30.000 volt, la compatibilita'
con gli strumenti di pianificazione territoriale e' accertata in sede
di rilascio dell'autorizzazione provvisoria o definitiva su conforme
parere della struttura provinciale competente in materia di
pianificazione territoriale, alla quale spetta sentire il comune
interessato.
4. Per le opere concernenti le altre linee elettriche si prescinde
dalla verifica di compatibilita' urbanistica.