Art. 96 
 
                          Linee elettriche 
 
  1. Le opere edilizie adibite a stazioni e cabine di  trasformazione
sono soggette a titolo edilizio. Non e' soggetta a titolo edilizio la
costruzione di linee elettriche e di posti di trasformazione a palo. 
  2.  Per  le  opere  concernenti  linee   elettriche   soggette   ad
autorizzazione ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933,  n.  1775
(testo unico delle disposizioni  di  legge  sulle  acque  e  impianti
elettrici), di competenza statale, spetta  alla  giunta  provinciale,
sentito il comune  interessato,  accertare  la  compatibilita'  delle
opere con gli strumenti di pianificazione territoriale. 
  3.  Per  le  opere  concernenti  linee  elettriche  di   competenza
provinciale con tensione superiore a 30.000 volt,  la  compatibilita'
con gli strumenti di pianificazione territoriale e' accertata in sede
di rilascio dell'autorizzazione provvisoria o definitiva su  conforme
parere  della  struttura  provinciale  competente   in   materia   di
pianificazione territoriale, alla  quale  spetta  sentire  il  comune
interessato. 
  4. Per le opere concernenti le altre linee elettriche si  prescinde
dalla verifica di compatibilita' urbanistica.