Art. 136 
 
               Maestri di sci di altre regioni e stati 
 
  1. I maestri di sci gia' iscritti negli albi professionali di altre
regioni o province autonome che intendono esercitare  stabilmente  la
professione di maestro di  sci  in  Toscana  richiedono  l'iscrizione
nell'albo professionale regionale della Toscana. 
  2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione
dopo aver verificato la permanenza dei  re-quisiti  di  cui  all'art.
132. 
  3. I maestri di sci iscritti negli albi di altre regioni o province
autonome che intendono esercitare temporaneamente o saltuariamente in
Toscana ne danno preventiva comunicazione al Collegio  regionale  dei
maestri  di  sci,  indicando  le  localita'  sciistiche  nelle  quali
intendono esercitare e il periodo di attivita'. 
  4. Ai maestri di sci cittadini di Stati membri dell'Unione  europea
diversi  dall'Italia  non  iscritti  in  alcun  albo  regionale   che
intendono esercitare in Toscana la professione in maniera  stabile  o
in via occasionale e temporanea, si applica la  disciplina  contenuta
nel decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.  206  (Attuazione  della
direttiva 2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
professionali,  nonche'  della  direttiva  2006/100/CE   che   adegua
determinate direttive  sulla  libera  circolazione  delle  persone  a
seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania). 
  5. Gli obblighi di cui al comma 3, non si applicano ai  maestri  di
sci provenienti  con  i  loro  allievi  da  altre  regioni,  province
autonome o da altri stati che esercitano temporaneamente in Toscana. 
  6. Ai  cittadini  di  stati  non  membri  dell'Unione  europea  che
vogliono esercitare stabilmente la professione di maestro di  sci  si
applicano le  disposizioni  contenute  nel  regolamento  emanato  con
decreto del Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394
(Regolamento recante  norme  di  attuazione  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). 
  7. L'esercizio stabile della professione  dei  maestri  di  sci  di
stati  non  appartenenti  all'Unione  europea  e'  subordinato   alla
iscrizione nell'albo del Collegio regionale dei maestri di sci  della
Toscana. L'iscrizione e' effettuata a seguito di  riconoscimento,  da
parte della Federazione italiana  sport  invernali  d'intesa  con  il
Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza  del  titolo
professionale acquisito nello stato di provenienza, di verifica della
reciprocita'  di  trattamento  e  della  sussistenza  dei   requisiti
soggettivi di cui all'art. 132. 
  8. I maestri di sci di stati non  membri  dell'Unione  europea  non
iscritti  in   albi   professionali   italiani   possono   esercitare
temporaneamente in Toscana previa richiesta di nulla osta al Collegio
regionale dei  maestri  di  sci  della  Toscana.  Il  nulla  osta  e'
rilasciato a seguito di riconoscimento, da  parte  della  Federazione
italiana sport invernali  d'intesa  con  il  Collegio  nazionale  dei
maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale  acquisito
nello stato di  provenienza  e  di  verifica  della  reciprocita'  di
trattamento.