Art. 138 Collegio regionale dei maestri di sci 1. Il Collegio regionale dei maestri di sci e' organo di autodisciplina e di autogoverno della professione; ne fanno parte tutti i maestri iscritti nell'albo della Regione, nonche' i maestri di sci che abbiano momentaneamente sospeso l'attivita' oppure l'abbiano cessata. 2. Sono organi del collegio: a) l'Assemblea, costituita da tutti i membri del Collegio; b) il Consiglio direttivo, i cui componenti sono eletti dall'Assemblea con le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 3, lettera d); c) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo al proprio interno. 3. Spetta all'Assemblea del Collegio: a) eleggere il Consiglio direttivo; b) approvare annualmente il bilancio del Collegio; c) eleggere i propri rappresentanti nel Collegio nazionale dei maestri di sci; d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio direttivo; e) pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta dal Consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un quinto dei com-ponenti. 4. Spetta al Consiglio direttivo del Collegio: a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo; b) vigilare sull'esercizio della professione; c) applicare le sanzioni disciplinari; d) collaborare con la Regione nell'organizzazione delle attivita' formative di cui agli articoli 133 e 134; e) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti; f) stabilire le caratteristiche e le modalita' d'uso del distintivo di riconoscimento e della divisa di maestro di sci. 5. Il Consiglio regionale, su richiesta di una regione contigua e previa intesa con la medesima, sentito il consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, puo' deliberare la trasformazione del Collegio regionale in Collegio interregionale.