Art. 139 Scuole di sci 1. Agli effetti del presente testo unico, per scuola di sci si intende qualunque organizzazione operante sul territorio regionale che si avvalga dell'attivita' professionale coordinata di piu' maestri di sci. Le scuole di sci devono avere sede nelle aree sciistiche di cui all'art. 130, comma 2. 2. Le scuole di sci devono disporre di una sede adeguata e stipulare una polizza assicurativa di responsabilita' civile verso terzi, a copertura dei rischi derivanti alle persone e conseguenti all'esercizio dell'insegnamento da parte dei maestri di sci aderenti alla scuola, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale. 3. Il legale rappresentante di una associazione o societa' di maestri di sci che intende istituire una scuola di sci trasmette, esclusivamente in via telematica, la SCIA allo SUAP del comune in cui intende ubicare la sede della scuola, attestando il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi di cui al presente arti colo, nonche' l'impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso sulla neve. 4. Alla SCIA e' allegata la copia dello statuto, che deve essere ispirato a criteri di democraticita' e di partecipazione effettiva dei maestri di sci alla gestione e all'organizzazione della scuola.