Art. 139 
 
                            Scuole di sci 
 
  1. Agli effetti del presente testo unico,  per  scuola  di  sci  si
intende qualunque organizzazione operante  sul  territorio  regionale
che  si  avvalga  dell'attivita'  professionale  coordinata  di  piu'
maestri di sci. Le  scuole  di  sci  devono  avere  sede  nelle  aree
sciistiche di cui all'art. 130, comma 2. 
  2. Le scuole  di  sci  devono  disporre  di  una  sede  adeguata  e
stipulare una polizza assicurativa di  responsabilita'  civile  verso
terzi, a copertura dei rischi derivanti alle  persone  e  conseguenti
all'esercizio dell'insegnamento da parte dei maestri di sci  aderenti
alla scuola, con massimale  non  inferiore  a  quello  stabilito  con
deliberazione della Giunta regionale. 
  3. Il legale rappresentante  di  una  associazione  o  societa'  di
maestri di sci che intende istituire una  scuola  di  sci  trasmette,
esclusivamente in via telematica, la SCIA allo SUAP del comune in cui
intende ubicare la sede della  scuola,  attestando  il  possesso  dei
requisiti e l'assolvimento degli obblighi di  cui  al  presente  arti
colo, nonche' l'impegno a prestare opera in  interventi  straordinari
di soccorso sulla neve. 
  4. Alla SCIA e' allegata la copia dello statuto,  che  deve  essere
ispirato a criteri di democraticita' e  di  partecipazione  effettiva
dei maestri di sci alla gestione e all'organizzazione della scuola.