Art. 95 Clausola valutativa 1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine la giunta regionale presenta al Consiglio regionale: a) per il primo biennio di applicazione, una relazione annuale che documenta lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, le eventuali criticita' emerse in sede di applicazione e le informazioni relative all'andamento e al finanziamento dei diversi provvedimenti, acquisite nel monitoraggio previsto dall'art. 97; b) successivamente al primo biennio, una relazione triennale che informa sugli esiti delle attivita' di valutazione e controllo svolte dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 97, dando in particolare conto dell'impatto delle diverse linee di intervento. 2. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.