Art. 95 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. Il Consiglio regionale  controlla  l'attuazione  della  presente
legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine la  giunta  regionale
presenta al Consiglio regionale: 
    a) per il primo biennio di applicazione,  una  relazione  annuale
che documenta lo stato di attuazione degli  interventi  di  cui  alla
presente  legge,  le  eventuali  criticita'   emerse   in   sede   di
applicazione  e  le  informazioni   relative   all'andamento   e   al
finanziamento dei diversi provvedimenti, acquisite  nel  monitoraggio
previsto dall'art. 97; 
    b) successivamente al primo biennio, una relazione triennale  che
informa sugli esiti delle attivita' di valutazione e controllo svolte
dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 97,  dando  in  particolare
conto dell'impatto delle diverse linee di intervento. 
  2. Le relazioni e i relativi  atti  consiliari  che  ne  concludono
l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.