Art. 160. Funzioni dei dirigenti 1. Ferme restando le responsabilita' attribuite ai dirigenti ai sensi dell'Art. 161, i dirigenti delle strutture organizzative e quelli delle posizioni dirigenziali individuali esercitano, nell'ambito delle proprie competenze, i seguenti compiti: a) direttore di dipartimento: Il direttore di dipartimento, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dagli organi di governo, svolge tutte le funzioni finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata delle direzioni regionali ed esercita, altresi', la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. In particolare: 1) formula proposte ed esprime pareri agli organi di governo, nelle materie di sua competenza; 2) si raccorda con gli assessori di riferimento per quanto concerne le materie oggetto di specifica delega politica in relazione agli indirizzi ed alle direttive emanate dagli organi di governo; 3) cura la pianificazione strategica, l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dall'organo politico; attribuiscono ai dirigenti sottordinati gli incarichi e le relative responsabilita' di specifici progetti e gestioni; definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire attribuendo le relative risorse umane finanziarie e materiali; 4) cura la gestione del cambiamento organizzativo, l'auditing interno ed il controllo di qualita'; 5) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, secondo la tipologia definita dal titolo V, capo II, sezione I, ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella propria competenza, salvo quelli delegati agli altri dirigenti; 6) dirige coordina e controlla l'attivita' dei dirigenti preposti alle direzioni regionali anche con potere sostitutivo in caso di inerzia e propone l'adozione nei confronti degli stessi delle misure di cui agli articoli 185 e 189; 7) conferisce gli incarichi dirigenziali delle aree, nonche' quelli inerenti alle posizioni dirigenziali individuali o di staff delle strutture direzionali dipartimentali; conferisce, altresi', gli incarichi di responsabilita' dei servizi; 8) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere, salvo delega ai dirigenti sottordinati; 9) richiede direttamente pareri agli organi esterni all'amministrazione, salvo quanto disposto dall'Art. 4 comma 1, lettera f) della legge di organizzazione; 10) svolge le attivita' di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; 11) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti ed i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti sottordinati; 12) cura i rapporti con gli uffici dell'Unione europea ed organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo politico sempre che tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio od organo. Gli atti ed i provvedimenti adottati dai direttori dei dipartimenti non sono suscettibili di ricorso gerarchico. b) direttore regionale: I direttori regionali, nell'ambito delle proprie competenze individuate dal presente regolamento, dagli atti di organizzazione, dai provvedimenti di conferimento degli incarichi e dal contratto individuale di lavoro, esercitano tra l'altro, i seguenti compiti: 1) si raccordano con l'assessorato di riferimento per quanto concerne le materie oggetto di specifica delega politica in relazione agli indirizzi ed alle direttive emanate dagli organi di governo; 2) formulano proposte ed esprimono pareri al competente direttore di dipartimento per la definizione degli atti di competenza dello stesso; 3) curano le attivita' di competenza delle rispettive direzioni adottando i relativi atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; 4) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale interni alle rispettive direzioni regionali; 5) svolgono tutti gli altri compiti ad essi assegnati o delegati dal direttore dipartimentale; 6) dirigono, controllano e coordinano l'attivita' delle strutture che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; 7) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate. Gli atti ed i provvedimenti adottati dai direttori delle direzioni regionali sono suscettibili di ricorso gerarchico. c) dirigente di area: Al dirigente di area spettano compiti di direzione, organizzazione e vigilanza nonche' compiti di studio, ricerca, elaborazione complessa, di iniziativa e decisione, ai fini dell'esercizio delle competenze della struttura organizzativa cui e' preposto, secondo le indicazioni del direttore regionale fornite in coerenza con le direttive degli organi di governo e di direzione politica. In particolare, il dirigente di area: 1) cura il raccordo dell'attivita' dei dirigenti operanti nell'ambito dell'area con il direttore regionale; 2) collabora con il direttore regionale ai fini della formulazione di relazioni e proposte per la definizione degli atti di competenza degli organi di governo e di direzione politica; 3) formula proposte ed esprime pareri al direttore regionale per la definizione degli atti del direttore stesso; 4) cura l'attuazione degli obiettivi e dei progetti e la gestione delle attivita' nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e dei limiti contenuti nelle direttive impartite dal direttore di dipartimento, adottando gli atti ed esercitando i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; 5) dirige, controlla e coordina l'attivita' di eventuali dirigenti con posizione individuale, di quella dei responsabili dei servizi, anche con poteri sostitutivi, previa diffida, in caso di inerzia o ritardo; 6) individua il responsabile del procedimento amministrativo fatti salvi quelli individuati dal direttore di dipartimento e dal direttore regionale in relazione a provvedimenti riservati alla loro competenza; 7) indice o partecipa a conferenze di servizi, redige pareri e relazioni di carattere tecnico-professionale, limitatamente alle competenze della struttura cui e' preposto, dandone comunicazione al direttore regionale nel caso in cui tali attivita' impegnino l'amministrazione regionale nei confronti di altre amministrazioni; 8) presenta al direttore regionale, entro il 20 gennaio di ogni anno, la relazione sull'attivita' della struttura cui e' preposto e il programma operativo per l'anno in corso; 9) adotta tutti gli atti ed i provvedimenti di propria competenza secondo la tipologia definita dal titolo V, capo II, sezione I, nonche' quelli espressamente delegatigli dal direttore di dipartimento o dal direttore regionale; 10) esercita i poteri di direzione delle articolazioni facenti parte dell'area in caso di assenza o in mancanza per qualunque motivazione dei relativi responsabili; 11) provvede alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate. Gli atti ed i provvedimenti adottati dai dirigenti di area sono suscettibili di ricorso gerarchico. d) posizioni individuali con compiti di staff, di direzione di programmi e progetti, ovvero con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca: Le attribuzioni e i compiti dei dirigenti con compiti di staff, di direzione di programmi e progetti, ovvero con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca sono espressamente indicati nell'atto di organizzazione con cui viene conferito l'incarico sulla base del contenuto del programma o del progetto ovvero degli obiettivi dello studio o della ricerca.