Art. 160.
                       Funzioni dei dirigenti
    1.  Ferme  restando le responsabilita' attribuite ai dirigenti ai
sensi  dell'Art.  161,  i  dirigenti  delle strutture organizzative e
quelli   delle   posizioni   dirigenziali   individuali   esercitano,
nell'ambito delle proprie competenze, i seguenti compiti:
      a) direttore di dipartimento:
    Il  direttore di dipartimento, sulla base degli indirizzi e delle
direttive impartite dagli organi di governo, svolge tutte le funzioni
finalizzate  a  garantire  la  gestione  organica  ed integrata delle
direzioni  regionali  ed esercita, altresi', la gestione finanziaria,
tecnica  ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
    In particolare:
      1)  formula  proposte ed esprime pareri agli organi di governo,
nelle materie di sua competenza;
      2)  si  raccorda  con  gli  assessori di riferimento per quanto
concerne le materie oggetto di specifica delega politica in relazione
agli indirizzi ed alle direttive emanate dagli organi di governo;
      3)  cura  la pianificazione strategica, l'attuazione dei piani,
dei   programmi  e  delle  direttive  generali  definite  dall'organo
politico;  attribuiscono ai dirigenti sottordinati gli incarichi e le
relative  responsabilita' di specifici progetti e gestioni; definisce
gli  obiettivi  che  i  dirigenti  devono  perseguire  attribuendo le
relative risorse umane finanziarie e materiali;
      4)  cura  la gestione del cambiamento organizzativo, l'auditing
interno ed il controllo di qualita';
      5) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, secondo la
tipologia  definita  dal  titolo V, capo II, sezione I, ed esercita i
poteri  di  spesa  e  quelli di acquisizione delle entrate rientranti
nella propria competenza, salvo quelli delegati agli altri dirigenti;
      6)  dirige  coordina  e  controlla  l'attivita'  dei  dirigenti
preposti  alle  direzioni  regionali  anche con potere sostitutivo in
caso di inerzia e propone l'adozione nei confronti degli stessi delle
misure di cui agli articoli 185 e 189;
      7)  conferisce  gli  incarichi dirigenziali delle aree, nonche'
quelli  inerenti  alle  posizioni dirigenziali individuali o di staff
delle strutture direzionali dipartimentali; conferisce, altresi', gli
incarichi di responsabilita' dei servizi;
      8) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e
transigere, salvo delega ai dirigenti sottordinati;
      9)   richiede   direttamente   pareri   agli   organi   esterni
all'amministrazione,  salvo  quanto  disposto  dall'Art.  4  comma 1,
lettera f) della legge di organizzazione;
      10)  svolge  le  attivita'  di  organizzazione  e  gestione del
personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
      11)  decide  sui  ricorsi  gerarchici  contro  gli  atti  ed  i
provvedimenti    amministrativi    non   definitivi   dei   dirigenti
sottordinati;
      12)  cura  i  rapporti  con  gli  uffici dell'Unione europea ed
organismi  internazionali  nelle  materie  di  competenza  secondo le
specifiche  direttive  dell'organo  politico sempre che tali rapporti
non siano espressamente affidati ad apposito ufficio od organo.
    Gli   atti   ed   i  provvedimenti  adottati  dai  direttori  dei
dipartimenti non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
      b) direttore regionale:
    I  direttori  regionali,  nell'ambito  delle  proprie  competenze
individuate  dal  presente regolamento, dagli atti di organizzazione,
dai  provvedimenti  di  conferimento  degli incarichi e dal contratto
individuale di lavoro, esercitano tra l'altro, i seguenti compiti:
      1)  si  raccordano  con l'assessorato di riferimento per quanto
concerne le materie oggetto di specifica delega politica in relazione
agli indirizzi ed alle direttive emanate dagli organi di governo;
      2)   formulano  proposte  ed  esprimono  pareri  al  competente
direttore di dipartimento per la definizione degli atti di competenza
dello stesso;
      3) curano le attivita' di competenza delle rispettive direzioni
adottando   i   relativi   atti,   compresi   quelli   che  impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, ed esercitando i poteri di spesa e
di acquisizione delle entrate;
      4)  adottano  gli atti relativi all'organizzazione degli uffici
di livello dirigenziale interni alle rispettive direzioni regionali;
      5)  svolgono  tutti  gli  altri  compiti  ad  essi  assegnati o
delegati dal direttore dipartimentale;
      6)   dirigono,   controllano  e  coordinano  l'attivita'  delle
strutture  che  da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
      7)  provvedono  alla  gestione  del  personale  e delle risorse
finanziarie e strumentali assegnate.
    Gli   atti  ed  i  provvedimenti  adottati  dai  direttori  delle
direzioni regionali sono suscettibili di ricorso gerarchico.
      c) dirigente di area:
    Al   dirigente   di   area   spettano   compiti   di   direzione,
organizzazione  e  vigilanza  nonche'  compiti  di  studio,  ricerca,
elaborazione   complessa,   di   iniziativa   e  decisione,  ai  fini
dell'esercizio  delle competenze della struttura organizzativa cui e'
preposto,  secondo  le indicazioni del direttore regionale fornite in
coerenza  con  le  direttive  degli  organi di governo e di direzione
politica.
    In particolare, il dirigente di area:
      1)  cura  il  raccordo  dell'attivita'  dei  dirigenti operanti
nell'ambito dell'area con il direttore regionale;
      2)   collabora   con  il  direttore  regionale  ai  fini  della
formulazione di relazioni e proposte per la definizione degli atti di
competenza degli organi di governo e di direzione politica;
      3)  formula  proposte  ed esprime pareri al direttore regionale
per la definizione degli atti del direttore stesso;
      4)  cura  l'attuazione  degli  obiettivi  e  dei  progetti e la
gestione delle attivita' nell'ambito delle risorse umane, finanziarie
e  strumentali  assegnate  e  dei  limiti  contenuti  nelle direttive
impartite  dal  direttore  di  dipartimento,  adottando  gli  atti ed
esercitando  i  relativi  poteri  di  spesa  e  di acquisizione delle
entrate;
      5)  dirige,  controlla  e  coordina  l'attivita'  di  eventuali
dirigenti  con  posizione individuale, di quella dei responsabili dei
servizi,  anche  con  poteri  sostitutivi, previa diffida, in caso di
inerzia o ritardo;
      6)  individua  il  responsabile del procedimento amministrativo
fatti  salvi  quelli  individuati dal direttore di dipartimento e dal
direttore  regionale in relazione a provvedimenti riservati alla loro
competenza;
      7)  indice o partecipa a conferenze di servizi, redige pareri e
relazioni  di  carattere  tecnico-professionale,  limitatamente  alle
competenze  della struttura cui e' preposto, dandone comunicazione al
direttore   regionale  nel  caso  in  cui  tali  attivita'  impegnino
l'amministrazione regionale nei confronti di altre amministrazioni;
      8) presenta al direttore regionale, entro il 20 gennaio di ogni
anno,  la  relazione sull'attivita' della struttura cui e' preposto e
il programma operativo per l'anno in corso;
      9)  adotta  tutti  gli  atti  ed  i  provvedimenti  di  propria
competenza  secondo  la  tipologia  definita  dal  titolo V, capo II,
sezione  I, nonche' quelli espressamente delegatigli dal direttore di
dipartimento o dal direttore regionale;
      10)  esercita i poteri di direzione delle articolazioni facenti
parte  dell'area  in  caso  di  assenza  o  in mancanza per qualunque
motivazione dei relativi responsabili;
      11)  provvede  alla  gestione  del  personale  e  delle risorse
finanziarie e strumentali assegnate.
    Gli  atti  ed i provvedimenti adottati dai dirigenti di area sono
suscettibili di ricorso gerarchico.
      d) posizioni  individuali con compiti di staff, di direzione di
programmi  e  progetti, ovvero con funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca:
    Le  attribuzioni  e i compiti dei dirigenti con compiti di staff,
di  direzione di programmi e progetti, ovvero con funzioni ispettive,
di consulenza, studio e ricerca sono espressamente indicati nell'atto
di  organizzazione  con cui viene conferito l'incarico sulla base del
contenuto  del  programma o del progetto ovvero degli obiettivi dello
studio o della ricerca.