Art. 161.
                    Responsabilita' dei dirigenti
    1.  Il  dirigente  preposto  alla  struttura  organizzativa o che
ricopre la posizione individuale di livello piu' elevato e', ai sensi
dell'Art. 15 della legge di organizzazione, limitatamente alla durata
dell'incarico,  sovraordinato  al  dirigente  preposto alla struttura
organizzativa   o   che  ricopre  posizione  individuale  di  livello
inferiore.
    2.  Ferma  restando  la  responsabilita' sotto il profilo penale,
civile,   amministrativo  e  disciplinare  prevista  dalla  normativa
vigente,    i   dirigenti   sono   responsabili   dell'osservanza   e
dell'attuazione   degli   indirizzi  degli  organi  di  governo,  del
raggiungimento  degli obiettivi fissati, del risultato dell'attivita'
svolta  dalle  strutture,  del  buon  andamento, dell'imparzialita' e
della legittimita' dell'azione delle strutture organizzative cui sono
preposti.
    3.   Il   mancato   raggiungimento   degli   obiettivi,   ovvero,
l'inosservanza  delle direttive imputabili al dirigente, valutati con
i  sistemi  e  le  garanzie definiti dall'Art. 185, comportano, ferma
restando   l'eventuale   responsabilita'   disciplinare   secondo  la
disciplina  contenuta  nel  contratto collettivo, l'impossibilita' di
rinnovo   dello  stesso  incarico  dirigenziale.  In  relazione  alla
gravita'   dei   casi,   l'amministrazione  puo',  inoltre,  revocare
l'incarico  collocando  il dirigente a disposizione del ruolo, ovvero
recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto
collettivo.
    4.  I  provvedimenti  di  cui  al  comma  3 sono adottati, previa
contestazione   degli   addebiti   ed   instaurazione   di   regolare
contraddittorio,  su  conforme  parere del comitato di garanti di cui
all'Art. 184.