Art. 161. Responsabilita' dei dirigenti 1. Il dirigente preposto alla struttura organizzativa o che ricopre la posizione individuale di livello piu' elevato e', ai sensi dell'Art. 15 della legge di organizzazione, limitatamente alla durata dell'incarico, sovraordinato al dirigente preposto alla struttura organizzativa o che ricopre posizione individuale di livello inferiore. 2. Ferma restando la responsabilita' sotto il profilo penale, civile, amministrativo e disciplinare prevista dalla normativa vigente, i dirigenti sono responsabili dell'osservanza e dell'attuazione degli indirizzi degli organi di governo, del raggiungimento degli obiettivi fissati, del risultato dell'attivita' svolta dalle strutture, del buon andamento, dell'imparzialita' e della legittimita' dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti. 3. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero, l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie definiti dall'Art. 185, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi, l'amministrazione puo', inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione del ruolo, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono adottati, previa contestazione degli addebiti ed instaurazione di regolare contraddittorio, su conforme parere del comitato di garanti di cui all'Art. 184.