Art. 162.
              Conferimento degli incarichi dirigenziali
    1.   Per   il   conferimento  di  ciascun  incarico  di  funzione
dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali
diverse,  si  tiene  conto della natura e delle caratteristiche degli
obiettivi  prefissati,  nonche'  dei  programmi  da realizzare, delle
attitudini  e  delle  capacita'  professionali del singolo dirigente,
anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando,
di   norma,   il   criterio   della  rotazione  degli  incarichi.  Al
conferimento  degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non
si   applica   l'Art.   2103   del   codice   civile.  Sono  definiti
contrattualmente  per  ciascun  incarico  l'oggetto, gli obiettivi da
conseguire,  la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonche'
il corrispondente trattamento economico regolato dall'Art. 178.
    2. Gli incarichi di direzione delle strutture di cui all'Art. 17,
a responsabilita' dirigenziale, sono conferiti sulla base dei criteri
definiti nell'allegato H).
    3.  Gli  incarichi  di  direttore  di dipartimento sono conferiti
dalla  giunta,  con  proprio  provvedimento,  a dirigenti della prima
fascia  del  ruolo  della  dirigenza,  ovvero, alle persone di cui al
comma 6.
    4.  Gli  incarichi  di  direttore  regionale sono conferiti dalla
giunta,  con  proprio  provvedimento, su proposta o sentito il parere
del direttore del dipartimento interessato, a:
      a) dirigenti della prima fascia del ruolo;
      b) in  misura  non  superiore  al  cinquanta  per  cento  degli
incarichi  di  direzione  regionale  da  attribuire a dirigenti della
seconda fascia del ruolo e alle persone di cui al comma 6.
    5.  Gli  incarichi  di  dirigente di area e di dirigente di staff
delle   strutture   direzionali  dipartimentali  sono  conferiti  dal
direttore  del  dipartimento,  con proprio atto di organizzazione, su
proposta o sentito il parere del direttore regionale interessato, a:
      a) dirigenti della seconda fascia del ruolo;
      b) a persone di cui al comma 6.
    6.  Gli  incarichi  di  cui  ai  commi  3,  4  e 5 possono essere
conferiti,  previo  avviso  pubblico,  entro  il limite del dieci per
cento  della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia  del  ruolo e dell'otto per cento della dotazione organica dei
dirigenti  appartenenti  alla  seconda  fascia  del medesimo ruolo, a
persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che
abbiano  svolto  attivita'  in organismi ed enti pubblici o privati o
aziende  pubbliche  o  private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio  in  funzioni  dirigenziali, o che abbiano conseguito una
particolare  specializzazione  professionale, culturale e scientifica
desumibile  dalla  formazione  universitaria e post-universitaria, da
pubblicazioni  scientifiche  o  da  concrete  esperienze di lavoro, o
provenienti  dai  settori della ricerca, della docenza universitaria,
delle  magistrature  e  dei  ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato.
    7.  I  requisiti  specifici  richiesti  per il conferimento degli
incarichi   di  cui  al  comma  5  sono  definiti  dal  direttore  di
dipartimento  competente  all'atto della formulazione della richiesta
prevista dai criteri di cui all'allegato H).
    8.  Gli  incarichi  di  direttore di dipartimento hanno la durata
massima di cinque anni. Essa non puo', comunque, oltrepassare la data
di scadenza della legislatura in corso.
    9.  Gli  altri  incarichi  dirigenziali hanno di norma durata non
inferiore a due anni e non superiore a sette anni, rinnovabili, ed e'
definita nei relativi provvedimenti di conferimento.
    10.  Gli  incarichi  di cui al presente articolo sono conferiti a
dirigenti   di   pubbliche  amministrazioni  previo  collocamento  in
aspettativa    secondo    l'ordinamento    dell'amministrazione    di
appartenenza.
    11.  Il  rapporto di lavoro dei soggetti ai quali e' conferito un
incarico di direzione di struttura organizzativa e' disciplinato:
      a) per gli incarichi di direttore di dipartimento, di direttore
regionale,  e  per quelli conferiti ai soggetti di cui al comma 6 dal
contratto  individuale  di  lavoro  a  tempo determinato disciplinato
dalle  norme di diritto privato e, per quanto da questo non regolato,
dal contratto collettivo nazionale di lavoro, area della dirigenza;
      b) per  gli altri incarichi, dal contratto individuale previsto
dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
    12.  In  caso  di  cessazione  dalla  carica del presidente della
giunta,   l'incarico   di   direttore  di  dipartimento  puo'  essere
confermato,  revocato,  modificato  o  rinnovato entro novanta giorni
dalla  data  di  insediamento  del  nuovo  presidente.  Decorso  tale
termine,  l'incarico  per  il  quale non si sia provveduto si intende
confermato.
    13. I dirigenti regionali appartenenti al ruolo, ai quali non sia
conferito  un incarico tra quelli di cui ai commi 3, 4 e 5 sono posti
a  disposizione  del responsabile del ruolo ai fini dello svolgimento
di funzioni di staff, ispettive, di consulenza, di studio e ricerca o
di  altri  incarichi specifici su richiesta delle strutture regionali
che vi abbiano interesse, fatte salve le disposizioni vigenti in caso
di eccedenza del personale con qualifica dirigenziale.
    14.  Gli  incarichi di funzione di cui al comma 13 sono conferiti
con   atto   di   organizzazione   del   direttore  del  dipartimento
interessato.  Il  medesimo  provvedimento specifica anche i requisiti
richiesti,  i  compiti  e  le  funzioni da svolgere, gli obiettivi da
raggiungere e la durata dell'incarico che puo' essere anche inferiore
a quella prevista dal comma 9 in relazione al programma da svolgere.