Art. 162. Conferimento degli incarichi dirigenziali 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati, nonche' dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando, di norma, il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'Art. 2103 del codice civile. Sono definiti contrattualmente per ciascun incarico l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonche' il corrispondente trattamento economico regolato dall'Art. 178. 2. Gli incarichi di direzione delle strutture di cui all'Art. 17, a responsabilita' dirigenziale, sono conferiti sulla base dei criteri definiti nell'allegato H). 3. Gli incarichi di direttore di dipartimento sono conferiti dalla giunta, con proprio provvedimento, a dirigenti della prima fascia del ruolo della dirigenza, ovvero, alle persone di cui al comma 6. 4. Gli incarichi di direttore regionale sono conferiti dalla giunta, con proprio provvedimento, su proposta o sentito il parere del direttore del dipartimento interessato, a: a) dirigenti della prima fascia del ruolo; b) in misura non superiore al cinquanta per cento degli incarichi di direzione regionale da attribuire a dirigenti della seconda fascia del ruolo e alle persone di cui al comma 6. 5. Gli incarichi di dirigente di area e di dirigente di staff delle strutture direzionali dipartimentali sono conferiti dal direttore del dipartimento, con proprio atto di organizzazione, su proposta o sentito il parere del direttore regionale interessato, a: a) dirigenti della seconda fascia del ruolo; b) a persone di cui al comma 6. 6. Gli incarichi di cui ai commi 3, 4 e 5 possono essere conferiti, previo avviso pubblico, entro il limite del dieci per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo e dell'otto per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia del medesimo ruolo, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. 7. I requisiti specifici richiesti per il conferimento degli incarichi di cui al comma 5 sono definiti dal direttore di dipartimento competente all'atto della formulazione della richiesta prevista dai criteri di cui all'allegato H). 8. Gli incarichi di direttore di dipartimento hanno la durata massima di cinque anni. Essa non puo', comunque, oltrepassare la data di scadenza della legislatura in corso. 9. Gli altri incarichi dirigenziali hanno di norma durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, rinnovabili, ed e' definita nei relativi provvedimenti di conferimento. 10. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti a dirigenti di pubbliche amministrazioni previo collocamento in aspettativa secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. 11. Il rapporto di lavoro dei soggetti ai quali e' conferito un incarico di direzione di struttura organizzativa e' disciplinato: a) per gli incarichi di direttore di dipartimento, di direttore regionale, e per quelli conferiti ai soggetti di cui al comma 6 dal contratto individuale di lavoro a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato e, per quanto da questo non regolato, dal contratto collettivo nazionale di lavoro, area della dirigenza; b) per gli altri incarichi, dal contratto individuale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 12. In caso di cessazione dalla carica del presidente della giunta, l'incarico di direttore di dipartimento puo' essere confermato, revocato, modificato o rinnovato entro novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo presidente. Decorso tale termine, l'incarico per il quale non si sia provveduto si intende confermato. 13. I dirigenti regionali appartenenti al ruolo, ai quali non sia conferito un incarico tra quelli di cui ai commi 3, 4 e 5 sono posti a disposizione del responsabile del ruolo ai fini dello svolgimento di funzioni di staff, ispettive, di consulenza, di studio e ricerca o di altri incarichi specifici su richiesta delle strutture regionali che vi abbiano interesse, fatte salve le disposizioni vigenti in caso di eccedenza del personale con qualifica dirigenziale. 14. Gli incarichi di funzione di cui al comma 13 sono conferiti con atto di organizzazione del direttore del dipartimento interessato. Il medesimo provvedimento specifica anche i requisiti richiesti, i compiti e le funzioni da svolgere, gli obiettivi da raggiungere e la durata dell'incarico che puo' essere anche inferiore a quella prevista dal comma 9 in relazione al programma da svolgere.