Art. 163.
            Attribuzione di diverso incarico dirigenziale
                    per cambiamenti organizzativi
    1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 162 e 165,
l'amministrazione  puo'  anticipatamente revocare l'incarico rispetto
al   termine   di  scadenza  qualora  esigenze  connesse  all'assetto
complessivo dell'ente, dovute a processi di riorganizzazione, ovvero,
a nuove attribuzioni o delega di funzioni, comportino la soppressione
della  struttura. In tal caso, al dirigente interessato e' attribuito
preferenzialmente un incarico equivalente a quello revocato.
    2. In caso di conferimento di un incarico di posizione inferiore,
al dirigente in questione e' attribuita una retribuzione di posizione
pari  alla  media  fra quella in godimento e quella relativa al nuovo
incarico.