Art. 163. Attribuzione di diverso incarico dirigenziale per cambiamenti organizzativi 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 162 e 165, l'amministrazione puo' anticipatamente revocare l'incarico rispetto al termine di scadenza qualora esigenze connesse all'assetto complessivo dell'ente, dovute a processi di riorganizzazione, ovvero, a nuove attribuzioni o delega di funzioni, comportino la soppressione della struttura. In tal caso, al dirigente interessato e' attribuito preferenzialmente un incarico equivalente a quello revocato. 2. In caso di conferimento di un incarico di posizione inferiore, al dirigente in questione e' attribuita una retribuzione di posizione pari alla media fra quella in godimento e quella relativa al nuovo incarico.