Art. 164.
                          Funzioni vicarie
    1.  In  attuazione  dell'Art. 21 della legge di organizzazione le
funzioni vicarie sono svolte:
      a) in   caso   di   assenza  o  impedimento  del  direttore  di
dipartimento,  da  un  direttore  regionale  interno  al dipartimento
stesso,  designato,  di  norma,  con il provvedimento di conferimento
dell'incarico.
      b) in  caso di assenza o impedimento del direttore regionale le
funzioni  vicarie  sono  svolte da un dirigente di area, interno alla
direzione  stessa,  nominato,  con  proprio decreto, dal direttore di
dipartimento di appartenenza;
      c) in  caso  di  assenza o impedimento del dirigente di area le
funzioni vicarie sono svolte dal direttore regionale;
      d) in  caso  di  assenza o impedimento del dirigente che svolge
compiti di staff, di progetto e programma, ovvero funzioni ispettive,
di  consulenza, di studio o ricerca, si prescinde dall'individuazione
del  dirigente  con  funzioni  vicarie,  considerata  la peculiarita'
dell'incarico stesso.
    2.  L'incarico  di svolgere le funzioni vicarie comporta da parte
del  dirigente incaricato lo svolgimento di tutte le attribuzioni e i
compiti,   nonche'  i  poteri  e  le  responsabilita'  attribuite  ai
dirigenti  titolari. Al direttore regionale incaricato di svolgere le
funzioni  vicarie  del  direttore  di  dipartimento e' attribuita una
specifica  indennita'  aggiuntiva,  pari  alla  differenza  economica
complessiva  tra  le  due  posizioni,  commisurata al solo periodo di
effettivo svolgimento delle funzioni vicarie. Per le funzioni vicarie
svolte  dal  dirigente di area, il compenso viene determinato in sede
di contrattazione integrativa aziendale.
    3.  Qualora  l'assenza o l'impedimento del dirigente si protragga
consecutivamente  per  oltre i sei mesi, si procede alla sostituzione
del dirigente stesso.
    4.  Per  incarichi  di  durata  uguale o inferiore a dodici mesi,
qualora  l'assenza o l'impedimento si protragga continuativamente per
un  periodo di tempo superiore a un terzo della durata dell'incarico,
si procede alla sostituzione del dirigente.
    5. Le funzioni vicarie possono essere esercitate anche nelle more
del  conferimento  del  nuovo  incarico,  comunque non oltre i limiti
temporali di sei mesi.