Art. 164. Funzioni vicarie 1. In attuazione dell'Art. 21 della legge di organizzazione le funzioni vicarie sono svolte: a) in caso di assenza o impedimento del direttore di dipartimento, da un direttore regionale interno al dipartimento stesso, designato, di norma, con il provvedimento di conferimento dell'incarico. b) in caso di assenza o impedimento del direttore regionale le funzioni vicarie sono svolte da un dirigente di area, interno alla direzione stessa, nominato, con proprio decreto, dal direttore di dipartimento di appartenenza; c) in caso di assenza o impedimento del dirigente di area le funzioni vicarie sono svolte dal direttore regionale; d) in caso di assenza o impedimento del dirigente che svolge compiti di staff, di progetto e programma, ovvero funzioni ispettive, di consulenza, di studio o ricerca, si prescinde dall'individuazione del dirigente con funzioni vicarie, considerata la peculiarita' dell'incarico stesso. 2. L'incarico di svolgere le funzioni vicarie comporta da parte del dirigente incaricato lo svolgimento di tutte le attribuzioni e i compiti, nonche' i poteri e le responsabilita' attribuite ai dirigenti titolari. Al direttore regionale incaricato di svolgere le funzioni vicarie del direttore di dipartimento e' attribuita una specifica indennita' aggiuntiva, pari alla differenza economica complessiva tra le due posizioni, commisurata al solo periodo di effettivo svolgimento delle funzioni vicarie. Per le funzioni vicarie svolte dal dirigente di area, il compenso viene determinato in sede di contrattazione integrativa aziendale. 3. Qualora l'assenza o l'impedimento del dirigente si protragga consecutivamente per oltre i sei mesi, si procede alla sostituzione del dirigente stesso. 4. Per incarichi di durata uguale o inferiore a dodici mesi, qualora l'assenza o l'impedimento si protragga continuativamente per un periodo di tempo superiore a un terzo della durata dell'incarico, si procede alla sostituzione del dirigente. 5. Le funzioni vicarie possono essere esercitate anche nelle more del conferimento del nuovo incarico, comunque non oltre i limiti temporali di sei mesi.