Art. 165. Risoluzione recesso e revoca 1. In materia di risoluzione, recesso e revoca dal rapporto di lavoro e dall'incarico si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa e dai contratti collettivi. 2. Il rapporto di lavoro puo' essere risolto: a) per recesso del dirigente; b) per recesso dell'amministrazione per giusta causa ai sensi dell'Art. 2119 del codice civile. 3. In caso di recesso anticipato da parte del dirigente e' fatto obbligo allo stesso di darne preavviso almeno sessanta giorni prima della data di effettiva cessazione dall'incarico. In caso di mancato preavviso il soggetto e' tenuto al pagamento di una penale pari al trattamento economico a lui spettante per il periodo di preavviso. 4. In caso di recesso anticipato per giusta causa da parte dell'amministrazione si applicano le procedure e le modalita' previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area dei dirigenti. 5. L'amministrazione regionale o il dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro secondo la disciplina e con le modalita' definite dai contratti collettivi e dall'Art. 196. 6. Il rapporto di lavoro instaurato con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato cessa automaticamente, senza obbligo di preavviso, alla data di scadenza del contratto e puo' essere revocato anticipatamente al verificarsi di una delle situazioni previste dal comma 7. 7. La revoca anticipata dell'incarico rispetto al termine di scadenza e' disposta dal soggetto che ha conferito l'incarico, con proprio atto motivato: a) in relazione alla gravita' dei casi a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero in caso di inosservanza delle direttive impartite, secondo la disciplina sulla responsabilita' dirigenziale di cui all'Art. 161; b) in caso di assenza o infortunio la cui durata risulti superiore a sei mesi; c) per il verificarsi di una delle situazioni previste dal titolo VIII, capo VII; d) per il verificarsi di una delle situazioni previste dall'art. 163. 8. La revoca anticipata dell'incarico comporta: a) per i dirigenti regionali, nei casi di cui al comma 7, lettere a), b), c), la messa a disposizione del ruolo; nel caso di cui al comma 7, lettera d), il conferimento di un nuovo incarico ai sensi dell'Art. 163; b) per i dirigenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa o fuori ruolo, la risoluzione del contratto e il rientro nell'amministrazione di appartenenza; c) per gli esterni all'amministrazione pubblica, la risoluzione del contratto con un preavviso di sessanta giorni. In tale fattispecie, il soggetto cessa immediatamente dal lavoro a decorrere dalla data di risoluzione del contratto, ma allo stesso viene corrisposta la retribuzione relativa al preavviso di sessanta giorni, il relativo rateo di tredicesima, nonche' il corrispettivo economico delle ferie eventualmente maturate nel periodo e non godute.