Art. 165.
                    Risoluzione recesso e revoca
    1.  In  materia  di risoluzione, recesso e revoca dal rapporto di
lavoro  e  dall'incarico  si applicano le disposizioni previste dalla
vigente normativa e dai contratti collettivi.
    2. Il rapporto di lavoro puo' essere risolto:
      a) per recesso del dirigente;
      b) per  recesso  dell'amministrazione per giusta causa ai sensi
dell'Art. 2119 del codice civile.
    3.  In caso di recesso anticipato da parte del dirigente e' fatto
obbligo  allo  stesso di darne preavviso almeno sessanta giorni prima
della  data di effettiva cessazione dall'incarico. In caso di mancato
preavviso  il  soggetto  e' tenuto al pagamento di una penale pari al
trattamento economico a lui spettante per il periodo di preavviso.
    4.  In  caso  di  recesso  anticipato  per  giusta causa da parte
dell'amministrazione   si  applicano  le  procedure  e  le  modalita'
previste  dal  vigente  contratto  collettivo nazionale di lavoro per
l'area dei dirigenti.
    5.  L'amministrazione  regionale  o il dirigente possono proporre
all'altra  parte  la  risoluzione  consensuale del rapporto di lavoro
secondo  la  disciplina  e  con  le  modalita' definite dai contratti
collettivi e dall'Art. 196.
    6.  Il  rapporto  di  lavoro  instaurato  con  contratto  a tempo
determinato   disciplinato  dalle  norme  di  diritto  privato  cessa
automaticamente,  senza  obbligo  di preavviso, alla data di scadenza
del  contratto  e puo' essere revocato anticipatamente al verificarsi
di una delle situazioni previste dal comma 7.
    7.  La  revoca  anticipata  dell'incarico  rispetto al termine di
scadenza  e'  disposta  dal soggetto che ha conferito l'incarico, con
proprio atto motivato:
      a) in  relazione  alla  gravita' dei casi a seguito del mancato
raggiungimento  degli obiettivi, ovvero in caso di inosservanza delle
direttive  impartite,  secondo  la  disciplina  sulla responsabilita'
dirigenziale di cui all'Art. 161;
      b) in  caso  di  assenza  o  infortunio  la  cui durata risulti
superiore a sei mesi;
      c) per  il  verificarsi  di  una  delle situazioni previste dal
titolo VIII, capo VII;
      d) per   il   verificarsi  di  una  delle  situazioni  previste
dall'art. 163.
    8. La revoca anticipata dell'incarico comporta:
      a) per  i  dirigenti  regionali,  nei  casi  di cui al comma 7,
lettere a),  b),  c),  la messa a disposizione del ruolo; nel caso di
cui  al  comma 7, lettera d), il conferimento di un nuovo incarico ai
sensi dell'Art. 163;
      b) per  i  dirigenti  di  altre  pubbliche  amministrazioni, in
posizione  di aspettativa o fuori ruolo, la risoluzione del contratto
e il rientro nell'amministrazione di appartenenza;
      c) per gli esterni all'amministrazione pubblica, la risoluzione
del   contratto   con  un  preavviso  di  sessanta  giorni.  In  tale
fattispecie,  il soggetto cessa immediatamente dal lavoro a decorrere
dalla  data  di  risoluzione  del  contratto,  ma  allo  stesso viene
corrisposta la retribuzione relativa al preavviso di sessanta giorni,
il  relativo rateo di tredicesima, nonche' il corrispettivo economico
delle ferie eventualmente maturate nel periodo e non godute.