Art. 166.
                Delega di attribuzioni dei dirigenti
    1.  Ai  sensi  dell'Art.  19  della  legge  di organizzazione, il
direttore  di  dipartimento  puo', con decreto, delegare ai direttori
regionali  comprese  nel dipartimento l'emanazione di atti di propria
competenza.
    2.   L'atto   di  conferimento  della  delega  contiene  l'esatta
specificazione  delle attribuzioni delegate e le eventuali direttive,
stabilisce  i  limiti  e  la  durata  della  delega  stessa  e  viene
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
    3.  Il  delegante  non  puo'  esercitare in costanza di delega le
attribuzioni delegate.
    4.  Il  delegato  non  puo'  sub-delegare le attribuzioni oggetto
della  delega  ed  e'  responsabile degli atti adottati e dei compiti
assolti in attuazione della delega e dei loro effetti.
    5. Gli atti emanati dal delegato non sono impugnabili con ricorso
al  delegante  e  sono  soggetti  allo  stesso  regime  dei controlli
previsto per gli atti emanati dal titolare.
    6.  Il  delegante  puo', in qualsiasi momento, revocare la delega
con  le stesse modalita' di forma previste per l'atto di conferimento
della  delega  stessa.  Il  rapporto di delega cessa, inoltre, quando
muta il delegante o il delegato.
    7.  Ai sensi dell'Art. 19, comma 7, della legge di organizzazione
il  direttore  regionale  puo' delegare, con proprio decreto e con le
stesse  modalita'  di  cui al presente articolo, ai dirigenti di area
appartenenti   alla   direzione   l'emanazione  di  atti  di  propria
competenza  che  non  comportino  l'esercizio dei poteri di spesa per
importi superiori a quelli stabiliti dal direttore di dipartimento.
    8.  I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio,
possono  delegare,  per  un periodo di tempo determinato, con proprio
atto   di   organizzazione  adeguatamente  motivato,  le  competenze,
riferite  ai  dirigenti  di  area,  definite  dall'Art. 160, comma 1,
lettera  c),  numeri 4),  7)  e  11), a dipendenti della categoria D,
responsabili  di  «servizi», interni alle strutture ad essi affidati.
Non si applica in ogni caso l'Art. 2103 del codice civile.