Art. 166. Delega di attribuzioni dei dirigenti 1. Ai sensi dell'Art. 19 della legge di organizzazione, il direttore di dipartimento puo', con decreto, delegare ai direttori regionali comprese nel dipartimento l'emanazione di atti di propria competenza. 2. L'atto di conferimento della delega contiene l'esatta specificazione delle attribuzioni delegate e le eventuali direttive, stabilisce i limiti e la durata della delega stessa e viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio. 3. Il delegante non puo' esercitare in costanza di delega le attribuzioni delegate. 4. Il delegato non puo' sub-delegare le attribuzioni oggetto della delega ed e' responsabile degli atti adottati e dei compiti assolti in attuazione della delega e dei loro effetti. 5. Gli atti emanati dal delegato non sono impugnabili con ricorso al delegante e sono soggetti allo stesso regime dei controlli previsto per gli atti emanati dal titolare. 6. Il delegante puo', in qualsiasi momento, revocare la delega con le stesse modalita' di forma previste per l'atto di conferimento della delega stessa. Il rapporto di delega cessa, inoltre, quando muta il delegante o il delegato. 7. Ai sensi dell'Art. 19, comma 7, della legge di organizzazione il direttore regionale puo' delegare, con proprio decreto e con le stesse modalita' di cui al presente articolo, ai dirigenti di area appartenenti alla direzione l'emanazione di atti di propria competenza che non comportino l'esercizio dei poteri di spesa per importi superiori a quelli stabiliti dal direttore di dipartimento. 8. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare, per un periodo di tempo determinato, con proprio atto di organizzazione adeguatamente motivato, le competenze, riferite ai dirigenti di area, definite dall'Art. 160, comma 1, lettera c), numeri 4), 7) e 11), a dipendenti della categoria D, responsabili di «servizi», interni alle strutture ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'Art. 2103 del codice civile.