Art. 167.
      Definitivita', inerzia o ritardo degli atti dei dirigenti
    1. Ai sensi dell'Art. 22 della legge di organizzazione:
      a) gli   atti   emanati  dai  direttori  di  dipartimento  sono
definitivi;
      b) gli  atti  emanati dagli altri dirigenti non sono definitivi
salvo che siano stati emanati su delega del direttore di dipartimento
    2.  In  caso  di  inerzia  o  ritardo  nell'adozione  di  atti  o
provvedimenti di competenza dei direttori di dipartimento, la giunta,
ai  sensi  dell'Art.  23  della  legge di organizzazione, esercita il
controllo  sostitutivo  fissando un termine perentorio entro il quale
il  dirigente  deve  adottare  gli  atti  o i provvedimenti. Qualora,
trascorso  il  termine,  l'inerzia  permanga,  o  in  caso  di  grave
inosservanza  delle  direttive  generali  impartite,  che determinano
pregiudizio  per l'interesse pubblico, la giunta puo' nominare previa
contestazione, salvi i casi di urgenza, un commissario ad acta scelto
tra  i  soggetti iscritti nella prima fascia del ruolo dei dirigenti.
In    tal   caso   si   procede   all'accertamento   delle   relative
responsabilita'  dirigenziali secondo le disposizioni di cui all'Art.
185.
    3. II controllo sostitutivo e' esercitato con la procedura di cui
al comma 2:
      a) dal  direttore  di dipartimento, nei confronti dei direttori
regionali e dei dirigenti delle strutture direzionali dipartimentali;
      b) dal direttore regionale nei confronti degli altri dirigenti;
      c) dal   dirigente  che  ha  proceduto  all'attribuzione  della
responsabilita'  del procedimento, nei confronti dei responsabili dei
procedimenti stessi.
    4.  Il  potere  di  annullamento  degli  atti  dei  direttori  di
dipartimento e' esercitato dalla giunta regionale, esclusivamente per
motivi  di  legittimita'  tali  da  determinare grave pregiudizio per
l'interesse  pubblico,  fissando un termine perentorio entro il quale
il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti.