Art. 167. Definitivita', inerzia o ritardo degli atti dei dirigenti 1. Ai sensi dell'Art. 22 della legge di organizzazione: a) gli atti emanati dai direttori di dipartimento sono definitivi; b) gli atti emanati dagli altri dirigenti non sono definitivi salvo che siano stati emanati su delega del direttore di dipartimento 2. In caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti o provvedimenti di competenza dei direttori di dipartimento, la giunta, ai sensi dell'Art. 23 della legge di organizzazione, esercita il controllo sostitutivo fissando un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora, trascorso il termine, l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali impartite, che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, la giunta puo' nominare previa contestazione, salvi i casi di urgenza, un commissario ad acta scelto tra i soggetti iscritti nella prima fascia del ruolo dei dirigenti. In tal caso si procede all'accertamento delle relative responsabilita' dirigenziali secondo le disposizioni di cui all'Art. 185. 3. II controllo sostitutivo e' esercitato con la procedura di cui al comma 2: a) dal direttore di dipartimento, nei confronti dei direttori regionali e dei dirigenti delle strutture direzionali dipartimentali; b) dal direttore regionale nei confronti degli altri dirigenti; c) dal dirigente che ha proceduto all'attribuzione della responsabilita' del procedimento, nei confronti dei responsabili dei procedimenti stessi. 4. Il potere di annullamento degli atti dei direttori di dipartimento e' esercitato dalla giunta regionale, esclusivamente per motivi di legittimita' tali da determinare grave pregiudizio per l'interesse pubblico, fissando un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti.