Art. 168. Ricorso in opposizione, ricorso gerarchico e ricorso straordinario 1. Per la correzione di eventuali errori in cui sia incorsa l'amministrazione, quali quelli relativi alla compilazione di graduatorie e di ruoli di dipendenti, e' possibile proporre ricorso in opposizione contro l'atto amministrativo allo stesso organo o soggetto che ha emanato l'atto. Si applica, nella fattispecie, la procedura prevista per il ricorso gerarchico. 2. Contro i provvedimenti non definitivi emanati dai dirigenti, puo' essere proposto, in unico grado, al dirigente immediatamente sovraordinato, ricorso gerarchico per motivi di legittimita' o di merito. 3. Il ricorso va proposto entro trenta giorni dalla notifica dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, nei casi in cui la notifica non sia obbligatoria. 4. Il ricorso deve essere presentato al dirigente sovraordinato che deve deciderlo, consegnandolo direttamente o mediante notificazione o lettera raccomandata. In tale ultimo caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione al fine del decorso del termine di impugnazione. 5. Ai fini dell'istruttoria del ricorso, il dirigente adito acquisisce tutti gli atti relativi al provvedimento impugnato e dispone i necessari accertamenti con la possibilita' di audizione di terzi interessati. In tale fase, il medesimo dirigente puo' disporre la sospensione dell'atto impugnato, in via cautelare, qualora sussistano gravi motivi. 6. La decisione del ricorso e' adottata con decreto del dirigente adito e deve essere assunta entro novanta giorni dalla proposizione. Trascorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato e' esperibile il ricorso all'autorita' giurisdizionale competente o quello straordinario al presidente della Repubblica. 7. Contro gli atti amministrativi definitivi e' ammesso ricorso per motivi di legittimita', alternativamente, al Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) e al presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di sessanta giorni e centoventi giorni dalla notifica dell'atto o dalla piena conoscenza, nel caso in cui non sia prevista una notifica.