Art. 168.
 Ricorso in opposizione, ricorso gerarchico e ricorso straordinario
    1.  Per  la  correzione  di  eventuali  errori in cui sia incorsa
l'amministrazione,   quali   quelli  relativi  alla  compilazione  di
graduatorie  e  di ruoli di dipendenti, e' possibile proporre ricorso
in  opposizione  contro  l'atto  amministrativo  allo stesso organo o
soggetto  che  ha  emanato  l'atto. Si applica, nella fattispecie, la
procedura prevista per il ricorso gerarchico.
    2.  Contro  i provvedimenti non definitivi emanati dai dirigenti,
puo'  essere  proposto,  in  unico grado, al dirigente immediatamente
sovraordinato,  ricorso  gerarchico  per  motivi di legittimita' o di
merito.
    3.  Il  ricorso  va  proposto  entro trenta giorni dalla notifica
dell'atto  o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza,
nei casi in cui la notifica non sia obbligatoria.
    4.  Il  ricorso deve essere presentato al dirigente sovraordinato
che   deve   deciderlo,   consegnandolo   direttamente   o   mediante
notificazione o lettera raccomandata. In tale ultimo caso, la data di
spedizione  vale  quale data di presentazione al fine del decorso del
termine di impugnazione.
    5.  Ai  fini  dell'istruttoria  del  ricorso,  il dirigente adito
acquisisce  tutti  gli  atti  relativi  al  provvedimento impugnato e
dispone  i necessari accertamenti con la possibilita' di audizione di
terzi  interessati. In tale fase, il medesimo dirigente puo' disporre
la   sospensione  dell'atto  impugnato,  in  via  cautelare,  qualora
sussistano gravi motivi.
    6. La decisione del ricorso e' adottata con decreto del dirigente
adito  e deve essere assunta entro novanta giorni dalla proposizione.
Trascorso  inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto a
tutti  gli  effetti e contro il provvedimento impugnato e' esperibile
il   ricorso   all'autorita'   giurisdizionale  competente  o  quello
straordinario al presidente della Repubblica.
    7.  Contro  gli atti amministrativi definitivi e' ammesso ricorso
per   motivi   di   legittimita',   alternativamente,   al  Tribunale
amministrativo  regionale  (T.A.R.)  e al presidente della Repubblica
entro  il  termine,  rispettivamente, di sessanta giorni e centoventi
giorni dalla notifica dell'atto o dalla piena conoscenza, nel caso in
cui non sia prevista una notifica.