Art. 142.

                   Aiuti alla pesca professionale



   1.   La  Regione  puo'  attivare,  nel  rispetto  della  normativa
comunitaria  in materia, aiuti ai pescatori professionisti, singoli e
associati, per le seguenti tipologie di intervento:
    a) ammodernamento dei mezzi adibiti alla pesca professionale;
    b)   miglioramento  dell'efficienza  delle  strutture  produttive
adibite alla pesca nelle acque interne;
    c)  acquisto di celle frigorifere per l'immagazzinaggio e vendita
diretta di prodotti ittici;
    d)  sistemazione  e  miglioramento degli impianti di cattura e di
stabulazione  in  stagni  e  in  altri  bacini idonei, anche mediante
impianto  di  peschiere  e di vivai fissi o mobili, nonche' di vasche
attrezzate con apparecchi di' ossigenazione per la conservazione e la
distribuzione del pesce vivo;
    e)  acquisto  di automezzi per il trasporto del pescato muniti di
refrigeratori con vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la
conservazione del pesce vivo;
    f)  realizzazione di nuovi impianti e ampliamenti o miglioramenti
di  impianti  esistenti  per la produzione di materiale ittico per il
ripopolamento delle acque.
   2.  I  criteri  e  le  procedure  di  concessione degli aiuti sono
definiti annualmente con deliberazione della Giunta regionale.