Art. 142.
Aiuti alla pesca professionale
1. La Regione puo' attivare, nel rispetto della normativa
comunitaria in materia, aiuti ai pescatori professionisti, singoli e
associati, per le seguenti tipologie di intervento:
a) ammodernamento dei mezzi adibiti alla pesca professionale;
b) miglioramento dell'efficienza delle strutture produttive
adibite alla pesca nelle acque interne;
c) acquisto di celle frigorifere per l'immagazzinaggio e vendita
diretta di prodotti ittici;
d) sistemazione e miglioramento degli impianti di cattura e di
stabulazione in stagni e in altri bacini idonei, anche mediante
impianto di peschiere e di vivai fissi o mobili, nonche' di vasche
attrezzate con apparecchi di' ossigenazione per la conservazione e la
distribuzione del pesce vivo;
e) acquisto di automezzi per il trasporto del pescato muniti di
refrigeratori con vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la
conservazione del pesce vivo;
f) realizzazione di nuovi impianti e ampliamenti o miglioramenti
di impianti esistenti per la produzione di materiale ittico per il
ripopolamento delle acque.
2. I criteri e le procedure di concessione degli aiuti sono
definiti annualmente con deliberazione della Giunta regionale.