Art. 143.
Contributi alle associazioni di pescatori dilettanti
1. Le province, previa presentazione di appositi programmi di
intervento, possono concedere contributi alle associazioni dei
pescatori dilettanti qualificate.
2. I contributi sono assegnati con priorita' ai programmi che
prevedono:
a) interventi di riqualificazione degli ambienti acquatici;
b) strutture perla produzione di ittiofauna da ripopolamento;
c) ripopolamenti conformi ai programmi di gestione delle specie
ittiche tutelate;
d) spese correnti per l'esercizio della vigilanza sulle acque di
interesse ittico.