Art. 143.

        Contributi alle associazioni di pescatori dilettanti



   1.  Le  province,  previa  presentazione  di appositi programmi di
intervento,   possono  concedere  contributi  alle  associazioni  dei
pescatori dilettanti qualificate.
   2.  I  contributi  sono  assegnati  con priorita' ai programmi che
prevedono:
    a) interventi di riqualificazione degli ambienti acquatici;
    b) strutture perla produzione di ittiofauna da ripopolamento;
    c)  ripopolamenti  conformi ai programmi di gestione delle specie
ittiche tutelate;
    d)  spese correnti per l'esercizio della vigilanza sulle acque di
interesse ittico.