Art. 143. Contributi alle associazioni di pescatori dilettanti 1. Le province, previa presentazione di appositi programmi di intervento, possono concedere contributi alle associazioni dei pescatori dilettanti qualificate. 2. I contributi sono assegnati con priorita' ai programmi che prevedono: a) interventi di riqualificazione degli ambienti acquatici; b) strutture perla produzione di ittiofauna da ripopolamento; c) ripopolamenti conformi ai programmi di gestione delle specie ittiche tutelate; d) spese correnti per l'esercizio della vigilanza sulle acque di interesse ittico.