Art. 144.

                               Licenze



   1. L'esercizio della pesca nelle acque della Regione, ad eccezione
di  quelle  denominate  acque pubbliche in disponibilita' privata, e'
subordinato al possesso di apposita licenza.
   2.  Non  e'  dovuta  la  tassa di concessione regionale, di cui al
numero  d'ordine  18, tipo B e C, della tariffa approvata con decreto
legislativo  22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle
tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16
maggio  1970,  n.  281,  come  sostituito  dall'art. 4 della legge 14
giugno  1990,  n.  158),  per  la licenza per l'esercizio della pesca
dilettantistica  rilasciata  a  cittadini  residenti  nel  territorio
italiano  di  eta'  inferiore  ai 18 anni o superiore ai 65 anni e ai
portatori  di  handicap  fisico,  di  cui  all'art.  3  della legge 5
febbraio  1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale  e  i  diritti  delle persone handicappate) che esercitino la
pesca  con  l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con
uno o piu' ami.
   3.  Ai  fini  della  classificazione  del tipo di licenza si tiene
conto del regolamento previsto dall'art. 149, comma 2.