Art. 144.
Licenze
1. L'esercizio della pesca nelle acque della Regione, ad eccezione
di quelle denominate acque pubbliche in disponibilita' privata, e'
subordinato al possesso di apposita licenza.
2. Non e' dovuta la tassa di concessione regionale, di cui al
numero d'ordine 18, tipo B e C, della tariffa approvata con decreto
legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle
tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16
maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14
giugno 1990, n. 158), per la licenza per l'esercizio della pesca
dilettantistica rilasciata a cittadini residenti nel territorio
italiano di eta' inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni e ai
portatori di handicap fisico, di cui all'art. 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate) che esercitino la
pesca con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con
uno o piu' ami.
3. Ai fini della classificazione del tipo di licenza si tiene
conto del regolamento previsto dall'art. 149, comma 2.