Art. 100
Disposizioni in materia di parcheggi pertinenziali
1. I comuni possono individuare aree di proprieta' comunale sulle
quali permettere la realizzazione di parcheggi da destinare a
pertinenza di immobili privati, al di sopra o al di sotto del suolo,
previa costituzione del diritto di superficie ai sensi dell'art. 9
della legge n. 122 del 1989, su richiesta di soggetti interessati che
hanno la proprieta' o altro titolo idoneo ai fini del rispetto del
vincolo di pertinenzialita'.
2. Il diritto di superficie per la realizzazione dei parcheggi e'
assegnato al soggetto o ai soggetti individuati mediante una
procedura di gara. Per lo svolgimento della gara e' predisposto uno
schema di convenzione nel quale sono previsti, tra l'altro:
a) la stima del valore del diritto di superficie;
b) la durata del diritto di superficie, non superiore a
novant'anni;
c) gli obblighi posti a carico dell'assegnatario per la corretta
esecuzione dell'opera;
d) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a
disposizione delle aree necessarie e l'esecuzione dei lavori;
e) l'obbligo di far eseguire l'opera da parte di imprese in
possesso dei requisiti di idoneita' tecnica previsti per l'esecuzione
di opere pubbliche, fermo restando quanto ulteriormente disposto
dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale
sui lavori pubblici 1993), in materia di opere di urbanizzazione a
scomputo parziale o totale del contributo di permesso di costruire;
f) i tempi e le modalita' per la verifica dello stato di
realizzazione, e le clausole penali previste per gli eventuali
inadempimenti.
3. L'aggiudicazione e' effettuata, di norma, in base al criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. In tal caso il bando di
gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, come a titolo
esemplificativo:
a) la qualita' architettonica e funzionale della proposta tecnica;
b) il prezzo offerto per il diritto di superficie in termini di
rialzo sul prezzo di stima posto a base di gara;
c) il numero di soggetti interessati coinvolti nel progetto
presentato.
4. I parcheggi realizzati ai sensi di quest'articolo non possono
essere ceduti separatamente dall'unita' immobiliare alla quale sono
legati da vincolo pertinenziale; i relativi atti di cessione sono
nulli, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge n. 122 del 1989.
5. Resta ferma la possibilita' per i comuni di realizzare
direttamente i parcheggi pertinenziali mediante i sistemi di
esecuzione previsti dalla legge provinciale sui lavori pubblici 1993
e di assegnarli poi ai soggetti interessati ai sensi del comma 2.