Art. 100 
 
         Disposizioni in materia di parcheggi pertinenziali 
 
  1. I comuni possono individuare aree di proprieta'  comunale  sulle
quali  permettere  la  realizzazione  di  parcheggi  da  destinare  a
pertinenza di immobili privati, al di sopra o al di sotto del  suolo,
previa costituzione del diritto di superficie ai  sensi  dell'art.  9
della legge n. 122 del 1989, su richiesta di soggetti interessati che
hanno la proprieta' o altro titolo idoneo ai fini  del  rispetto  del
vincolo di pertinenzialita'. 
  2. Il diritto di superficie per la realizzazione dei  parcheggi  e'
assegnato  al  soggetto  o  ai  soggetti  individuati  mediante   una
procedura di gara. Per lo svolgimento della gara e'  predisposto  uno
schema di convenzione nel quale sono previsti, tra l'altro: 
  a) la stima del valore del diritto di superficie; 
  b)  la  durata  del  diritto  di  superficie,   non   superiore   a
novant'anni; 
  c) gli obblighi posti a carico dell'assegnatario  per  la  corretta
esecuzione dell'opera; 
  d) i tempi previsti per la  progettazione  esecutiva,  la  messa  a
disposizione delle aree necessarie e l'esecuzione dei lavori; 
  e) l'obbligo di  far  eseguire  l'opera  da  parte  di  imprese  in
possesso dei requisiti di idoneita' tecnica previsti per l'esecuzione
di opere pubbliche,  fermo  restando  quanto  ulteriormente  disposto
dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26  (legge  provinciale
sui lavori pubblici 1993), in materia di opere  di  urbanizzazione  a
scomputo parziale o totale del contributo di permesso di costruire; 
  f)  i  tempi  e  le  modalita'  per  la  verifica  dello  stato  di
realizzazione, e  le  clausole  penali  previste  per  gli  eventuali
inadempimenti. 
  3. L'aggiudicazione e' effettuata, di norma, in  base  al  criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. In tal caso il bando di
gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, come a  titolo
esemplificativo: 
  a) la qualita' architettonica e funzionale della proposta tecnica; 
  b) il prezzo offerto per il diritto di  superficie  in  termini  di
rialzo sul prezzo di stima posto a base di gara; 
  c)  il  numero  di  soggetti  interessati  coinvolti  nel  progetto
presentato. 
  4. I parcheggi realizzati ai sensi di  quest'articolo  non  possono
essere ceduti separatamente dall'unita' immobiliare alla  quale  sono
legati da vincolo pertinenziale; i relativi  atti  di  cessione  sono
nulli, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge n. 122 del 1989. 
  5.  Resta  ferma  la  possibilita'  per  i  comuni  di   realizzare
direttamente  i  parcheggi  pertinenziali  mediante  i   sistemi   di
esecuzione previsti dalla legge provinciale sui lavori pubblici  1993
e di assegnarli poi ai soggetti interessati ai sensi del comma 2.