Art. 97 
 
         Deroga per opere soggette a conformita' urbanistica 
 
  1.  Se  le  opere  pubbliche  di  competenza  dello  Stato,   della
provincia,  della  regione  o  di  altre  regioni  e  relativi   enti
territoriali contrastano  con  le  prescrizioni  degli  strumenti  di
pianificazione territoriale diversi dal PUP la deroga  alle  relative
previsioni puo' essere concessa dalla giunta provinciale  nell'ambito
del  procedimento  previsto  dagli  articoli  94  e  95,  sentito  il
consiglio comunale. Il parere  del  consiglio  comunale  e'  espresso
entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla richiesta.
Sono soggette alla medesima procedura le opere dei soggetti  indicati
nell'art. 95, comma 4, con riferimento alla regione e alla provincia. 
  2. Per le opere pubbliche  di  competenza  delle  comunita'  e  dei
comuni  contrastanti  con  i   loro   strumenti   di   pianificazione
l'autorizzazione alla deroga  e'  rilasciata  dall'organo  competente
all'adozione dello strumento di pianificazione interessato.  Per  gli
interventi  in  contrasto  con  la  destinazione   di   zona,   oltre
all'autorizzazione dell'organo e' necessario il nulla osta rilasciato
dalla giunta provinciale dopo l'autorizzazione.  Sono  soggette  alla
medesima procedura le opere dei soggetti indicati nell'art. 95, comma
4, con riferimento alle comunita' e ai comuni. 
  3. L'autorizzazione  del  consiglio  comunale  e'  preceduta  dalla
pubblicazione all'albo del  comune  interessato  della  richiesta  di
deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici del comune,  per
un periodo non inferiore a venti  giorni.  Nel  periodo  di  deposito
chiunque puo' presentare osservazioni. Il consiglio  comunale,  sulla
base dell'autorizzazione paesaggistica acquisita dal  comune,  quando
necessario,  o  del  parere  della  CPC,  quando  non  e'   richiesta
l'autorizzazione  paesaggistica,   valuta,   nel   provvedimento   di
autorizzazione previsto dal comma 2, le osservazioni  presentate  nel
periodo di deposito. Per le opere pubbliche di competenza dei comuni,
autorizzate dal consiglio comunale, si applica l'art. 98, comma 2. 
  4. Le varianti al progetto autorizzato in deroga sono sottoposte  a
un nuovo procedimento di deroga ai sensi dei  commi  1,  2  e  3,  ad
eccezione delle varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 92 e  di
quelle  che  comportano  modifiche  in  diminuzione  dei  valori   di
progetto. Queste varianti sono soggette a  comunicazione  al  comune.
Alla comunicazione sono allegati  gli  elaborati  progettuali  e  una
dettagliata relazione di un tecnico abilitato. 
  5. Ai fini di quest'articolo per opere pubbliche s'intendono quelle
cosi' definite dall'art. 95, comma 1.