Art. 97
Deroga per opere soggette a conformita' urbanistica
1. Se le opere pubbliche di competenza dello Stato, della
provincia, della regione o di altre regioni e relativi enti
territoriali contrastano con le prescrizioni degli strumenti di
pianificazione territoriale diversi dal PUP la deroga alle relative
previsioni puo' essere concessa dalla giunta provinciale nell'ambito
del procedimento previsto dagli articoli 94 e 95, sentito il
consiglio comunale. Il parere del consiglio comunale e' espresso
entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla richiesta.
Sono soggette alla medesima procedura le opere dei soggetti indicati
nell'art. 95, comma 4, con riferimento alla regione e alla provincia.
2. Per le opere pubbliche di competenza delle comunita' e dei
comuni contrastanti con i loro strumenti di pianificazione
l'autorizzazione alla deroga e' rilasciata dall'organo competente
all'adozione dello strumento di pianificazione interessato. Per gli
interventi in contrasto con la destinazione di zona, oltre
all'autorizzazione dell'organo e' necessario il nulla osta rilasciato
dalla giunta provinciale dopo l'autorizzazione. Sono soggette alla
medesima procedura le opere dei soggetti indicati nell'art. 95, comma
4, con riferimento alle comunita' e ai comuni.
3. L'autorizzazione del consiglio comunale e' preceduta dalla
pubblicazione all'albo del comune interessato della richiesta di
deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici del comune, per
un periodo non inferiore a venti giorni. Nel periodo di deposito
chiunque puo' presentare osservazioni. Il consiglio comunale, sulla
base dell'autorizzazione paesaggistica acquisita dal comune, quando
necessario, o del parere della CPC, quando non e' richiesta
l'autorizzazione paesaggistica, valuta, nel provvedimento di
autorizzazione previsto dal comma 2, le osservazioni presentate nel
periodo di deposito. Per le opere pubbliche di competenza dei comuni,
autorizzate dal consiglio comunale, si applica l'art. 98, comma 2.
4. Le varianti al progetto autorizzato in deroga sono sottoposte a
un nuovo procedimento di deroga ai sensi dei commi 1, 2 e 3, ad
eccezione delle varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 92 e di
quelle che comportano modifiche in diminuzione dei valori di
progetto. Queste varianti sono soggette a comunicazione al comune.
Alla comunicazione sono allegati gli elaborati progettuali e una
dettagliata relazione di un tecnico abilitato.
5. Ai fini di quest'articolo per opere pubbliche s'intendono quelle
cosi' definite dall'art. 95, comma 1.