Art. 98 
 
          Deroga per opere d'interesse pubblico individuate 
          dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale 
 
  1. Le ipotesi di deroga previste dalle norme  di  attuazione  degli
strumenti di pianificazione territoriale, sia in vigore che adottati,
o dal regolamento edilizio comunale possono  essere  esercitate,  nel
rispetto del PUP e delle disposizioni di legge e di regolamento,  per
realizzare opere d'interesse  pubblico  individuate  dal  regolamento
urbanistico-edilizio provinciale. 
  2. La realizzazione in deroga  di  opere  d'interesse  pubblico  e'
subordinata, anche per gli interventi soggetti a  SCIA,  al  rilascio
del  permesso  di  costruire,  previa  autorizzazione  del  consiglio
comunale. Il  consiglio  comunale  si  esprime  dopo  aver  acquisito
l'autorizzazione paesaggistica, quando e'  necessaria,  o  il  parere
della CPC, quando non e' richiesta l'autorizzazione paesaggistica. 
  3. Nel caso di opere in contrasto con la destinazione  di  zona  il
rilascio del permesso di costruire in deroga ai sensi del comma 2  e'
subordinato, oltre a quanto previsto dal  comma  2  e  dall'art.  97,
comma 3, al nulla osta della giunta provinciale. Per gli  impianti  a
rete e  le  relative  strutture  di  servizio  in  contrasto  con  la
destinazione di zona che interessano il territorio di un solo  comune
rimane ferma l'applicazione delle procedure previste dal comma 2. 
  4. Se non sono  state  modificate  le  previsioni  degli  strumenti
urbanistici sulla base delle quali e' stato rilasciato il permesso di
costruire in deroga e i lavori sono iniziati ma non conclusi entro  i
termini di validita' del permesso di costruire, il rilascio del nuovo
permesso di costruire per la conclusione dei lavori non  e'  soggetto
al procedimento di deroga disciplinato da quest'articolo. Resta ferma
la facolta'  di  richiedere  la  proroga  del  termine  previsto  per
l'inizio o per l'ultimazione  dei  lavori,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 83, comma 5. 
  5. Le varianti al progetto autorizzato in deroga sono sottoposte  a
un nuovo procedimento di deroga, ad eccezione delle varianti in corso
d'opera ai sensi dell'art. 92 e di quelle che comportano modifiche in
diminuzione dei valori di progetto, che sono soggette a SCIA. 
  6. La disciplina relativa all'esercizio dei  poteri  di  deroga  si
applica anche con riguardo  ai  PRG  che  interessano  aree  a  parco
naturale. In tal caso, al fine della procedura per la richiesta e  il
rilascio del titolo edilizio il comune acquisisce il parere dell'ente
parco.