Art. 98
Deroga per opere d'interesse pubblico individuate
dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale
1. Le ipotesi di deroga previste dalle norme di attuazione degli
strumenti di pianificazione territoriale, sia in vigore che adottati,
o dal regolamento edilizio comunale possono essere esercitate, nel
rispetto del PUP e delle disposizioni di legge e di regolamento, per
realizzare opere d'interesse pubblico individuate dal regolamento
urbanistico-edilizio provinciale.
2. La realizzazione in deroga di opere d'interesse pubblico e'
subordinata, anche per gli interventi soggetti a SCIA, al rilascio
del permesso di costruire, previa autorizzazione del consiglio
comunale. Il consiglio comunale si esprime dopo aver acquisito
l'autorizzazione paesaggistica, quando e' necessaria, o il parere
della CPC, quando non e' richiesta l'autorizzazione paesaggistica.
3. Nel caso di opere in contrasto con la destinazione di zona il
rilascio del permesso di costruire in deroga ai sensi del comma 2 e'
subordinato, oltre a quanto previsto dal comma 2 e dall'art. 97,
comma 3, al nulla osta della giunta provinciale. Per gli impianti a
rete e le relative strutture di servizio in contrasto con la
destinazione di zona che interessano il territorio di un solo comune
rimane ferma l'applicazione delle procedure previste dal comma 2.
4. Se non sono state modificate le previsioni degli strumenti
urbanistici sulla base delle quali e' stato rilasciato il permesso di
costruire in deroga e i lavori sono iniziati ma non conclusi entro i
termini di validita' del permesso di costruire, il rilascio del nuovo
permesso di costruire per la conclusione dei lavori non e' soggetto
al procedimento di deroga disciplinato da quest'articolo. Resta ferma
la facolta' di richiedere la proroga del termine previsto per
l'inizio o per l'ultimazione dei lavori, secondo quanto previsto
dall'art. 83, comma 5.
5. Le varianti al progetto autorizzato in deroga sono sottoposte a
un nuovo procedimento di deroga, ad eccezione delle varianti in corso
d'opera ai sensi dell'art. 92 e di quelle che comportano modifiche in
diminuzione dei valori di progetto, che sono soggette a SCIA.
6. La disciplina relativa all'esercizio dei poteri di deroga si
applica anche con riguardo ai PRG che interessano aree a parco
naturale. In tal caso, al fine della procedura per la richiesta e il
rilascio del titolo edilizio il comune acquisisce il parere dell'ente
parco.