Art. 99 
 
Realizzazione   di   opere   per   l'eliminazione   delle    barriere
  architettoniche e per la realizzazione di parcheggi residenziali  e
  commerciali in deroga 
 
  1. La realizzazione di  opere  per  l'eliminazione  delle  barriere
architettoniche e la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo o  nei
locali  situati  al  piano  terreno  di  edifici   con   destinazione
residenziale, commerciale o a servizi  puo'  essere  autorizzata  dal
comune  anche  se  risulta  in  contrasto  con   gli   strumenti   di
pianificazione territoriale diversi  dal  PUP  o  con  i  regolamenti
edilizi comunali, mediante il rilascio di un permesso di costruire in
deroga ai sensi di quest'articolo. Nel caso di opere in contrasto con
la destinazione di zona l'intervento e' autorizzato dal comune previo
parere della CPC. 
  2. In caso di parcheggi al servizio  di  edifici  con  destinazione
commerciale necessari  per  soddisfare  gli  standard  di  parcheggio
stabiliti ai sensi della legge provinciale  sul  commercio  2010,  il
comma 1 si applica anche per la realizzazione di  parcheggi  che  non
distano  piu'  di  trecento  metri   dall'edificio   a   destinazione
commerciale, quando essi: 
  a)  hanno  funzione  di  parcheggio  pertinenziale   dell'attivita'
commerciale; 
  b) sono collocati in un'area  distinta  dagli  spazi  pubblici  per
attivita' collettive, verde pubblico e parcheggi pubblici. 
  3.  In  riferimento  agli  edifici  con  destinazione  commerciale,
quest'articolo si applica agli immobili esistenti alla  data  del  16
febbraio 2001  e  a  quelli  realizzati  sulla  base  di  concessione
edilizia   rilasciata   prima   di   tale   data.   Il    regolamento
urbanistico-edilizio provinciale puo' inoltre  individuare  ulteriori
condizioni e limiti per l'applicazione di  quest'articolo  e  per  il
rilascio da parte dei comuni del permesso di costruire in deroga. 
  4. Ferma restando l'immodificabilita' dell'esclusiva destinazione a
parcheggio, la  proprieta'  dei  parcheggi  realizzati  ai  sensi  di
quest'articolo puo' essere  trasferita,  anche  in  deroga  a  quanto
previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e  nei
successivi atti convenzionali, nei casi previsti dall'art.  9,  comma
5, della legge 24 marzo 1989, n.  122  (Disposizioni  in  materia  di
parcheggi,  programma  triennale  per  le  aree  urbane  maggiormente
popolate nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico  sulla
disciplina della circolazione stradale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393).