Art. 99 Realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per la realizzazione di parcheggi residenziali e commerciali in deroga 1. La realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo o nei locali situati al piano terreno di edifici con destinazione residenziale, commerciale o a servizi puo' essere autorizzata dal comune anche se risulta in contrasto con gli strumenti di pianificazione territoriale diversi dal PUP o con i regolamenti edilizi comunali, mediante il rilascio di un permesso di costruire in deroga ai sensi di quest'articolo. Nel caso di opere in contrasto con la destinazione di zona l'intervento e' autorizzato dal comune previo parere della CPC. 2. In caso di parcheggi al servizio di edifici con destinazione commerciale necessari per soddisfare gli standard di parcheggio stabiliti ai sensi della legge provinciale sul commercio 2010, il comma 1 si applica anche per la realizzazione di parcheggi che non distano piu' di trecento metri dall'edificio a destinazione commerciale, quando essi: a) hanno funzione di parcheggio pertinenziale dell'attivita' commerciale; b) sono collocati in un'area distinta dagli spazi pubblici per attivita' collettive, verde pubblico e parcheggi pubblici. 3. In riferimento agli edifici con destinazione commerciale, quest'articolo si applica agli immobili esistenti alla data del 16 febbraio 2001 e a quelli realizzati sulla base di concessione edilizia rilasciata prima di tale data. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale puo' inoltre individuare ulteriori condizioni e limiti per l'applicazione di quest'articolo e per il rilascio da parte dei comuni del permesso di costruire in deroga. 4. Ferma restando l'immodificabilita' dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprieta' dei parcheggi realizzati ai sensi di quest'articolo puo' essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, nei casi previsti dall'art. 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393).