Art. 141 
 
                        Sanzioni disciplinari 
 
  1. I maestri di sci iscritti nell'albo  regionale  che  si  rendono
colpevoli di violazione delle  norme  di  deontologia  professionale,
oppure delle norme di comportamento previste dal presente testo unico
e dalla legge n. 81/1991,  sono  passibili  delle  seguenti  sanzioni
disciplinari: 
    a) ammonizione scritta; 
    b) censura; 
    c) sospensione dall'albo per un periodo compreso tra un mese e un
anno; 
    d) radiazione dall'albo. 
  2.  I  provvedimenti  disciplinari  sono  adottati  dal   Consiglio
direttivo  del  Collegio  regionale  a   maggioranza   assoluta   dei
componenti; contro di essi e' ammesso ricorso al Consiglio  direttivo
del  Collegio  nazionale  entro  trenta  giorni  dalla  notifica.  La
proposizione del ricorso sospende fino alla decisione  l'esecutivita'
del provvedimento.