Art. 141 Sanzioni disciplinari 1. I maestri di sci iscritti nell'albo regionale che si rendono colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, oppure delle norme di comportamento previste dal presente testo unico e dalla legge n. 81/1991, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari: a) ammonizione scritta; b) censura; c) sospensione dall'albo per un periodo compreso tra un mese e un anno; d) radiazione dall'albo. 2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Consiglio direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi e' ammesso ricorso al Consiglio direttivo del Collegio nazionale entro trenta giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende fino alla decisione l'esecutivita' del provvedimento.